Con la circolare, emanata dall’Inps, n. 101 del 3 settembre 2014, si chiariscono gli aspetti economici relativamente agli importi per Aspi e mini Aspi per gli anni dal 2014, 2015, 2016 e 2017, erogati in favore di disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito a seguito dell’interruzione del rapporto di lavoro.
La legge Fornero, introdusse le nuove indennità, approvate in via definitiva nel luglio del 2012 ed entrate in vigore, per la parte relativa agli ammortizzatori sociali a far data dal gennaio successivo.

Con l’entrata in vigore delle nuove norme il campo di applicazione per l’erogazione di tali prestazioni si è, al tempo stesso, semplificato e allargato. Difatti, le prestazioni, quali l’indennità di disoccupazione e la Cassa integrazione guadagni, sono state incluse sotto la sigla generale di Aspi – assicurazione sociale per l’impiego.
Si è poi ampliato il ventaglio dei “potenziali” soggetti beneficiari della prestazione di welfare, precedentemente non compresi nel paracadute sociale, come, ad esempio, i soci lavoratori delle cooperative, che abbiano rapporto di subordinazione nell’ente in cui prestano servizio, o coloro che risultavano iscritti in precedenza all’Enpals, l’ente di previdenza degli artisti e dello spettacolo, poi rientrati sotto l’ombrello del SuperInps.
La circolare sugli importi Aspi chiarisce gli aspetti operativi del decreto del 18 febbraio scorso, pubblicato nella Gazzetta del 23 maggio.

A questo proposito, la circolare chiarisce l’ammontare delle cifre, comprensivo di aliquota e relativa prestazione assistenziale, le informazioni per assicurare un conteggio più corrispondente ai reali diritti dei facenti richiesta, e tutte le istruzioni operative e burocratiche per la raccolta delle domande 2014, che siano state evase con percentuale risalente all’anno 2013.
Si evidenzia, per i lavoratori, il capitolo riguardante le modalità di calcolo degli assegni spettanti in presenza di versamenti regolari di contributi, che ricadano in ambito Aspi oppure della mini Aspi – in caso di richiesta di sussidio ridotta collegata a un periodo più breve di versamenti. 

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