La maxi-sanzione amministrativa per il cd. lavoro nero

La legge 183/10, in caso di evasione di contributi e premi riferiti al lavoratori irregolari, prevede che l’importo della sanzioni civili sia aumentato del 50%, rispetto a quanto previsto prima della sua entrata in vigore con la legge 388/2000.
Nello specifico, dunque, per ciascun lavoratore in nero saranno erogate sanzioni pari al 30% del premio evaso in ragione d’anno fino al tetto massimo del 60%: l’importo così calcolato dovrà poi essere maggiorato del 50%. Resta fermo che al raggiungimento del tetto massimo saranno dovuti gli interessi di mora.

Tali sanzioni troveranno applicazione solo nel caso in cui, al momento dell’accesso ispettivo, siano scaduti i termini per il pagamento dei premi annuali con riferimento al periodo di lavoro irregolare accertato. Nel caso inverso, e dunque se tali termini non risultino ancora scaduti, sarà cura della sede Inail verificare se l’azienda abbia provveduto ad includere la dichiarazione delle retribuzioni nell’autoliquidazione ed al conseguente pagamento del premio assicurativo dovuto, erogando eventualmente la sanzione, se tali verifiche risulteranno negative.
Si evidenzia, inoltre, che nel caso di impiego irregolare, la sanzione civile si aggiunge alla maxi- sanzione amministrativa, quest’ultima composta da una quota fissa in base al numero di lavoratori irregolari impiegati, più un moltiplicatore di maggiorazione che varia in base alle circostanze del caso di specie.
Secondo la nuova normativa, contro la maxi-sanzione amministrativa non è ammessa diffida, quindi il datore di lavoro non godrà di eventuali riduzioni dell’importo sanzionato. Ad ogni modo è ammesso il pagamento in misura ridotta, pari al terzo del massimo o al doppio del minimo dell’importo più favorevole.
Le contestazioni potranno essere avanzate sia in sede amministrativa, sia in sede giudiziale.

Per la prima tipologia di contestazione, ossia quella amministrativa, la disciplina è rinvenibile nell’art. 18 della L. 686/81, il quale da diritto, al trasgressore che ritenga infondata la contestazione, nel termine di 30 giorni, di richiedere l’archiviazione a condizione di produrre presso la Direzione Territoriale del Lavoro scritti e documenti comprovanti la sua tesi. Contestualmente potrà chiedere di essere sentito in merito.
La DTL a seguito di tale contestazione, potrà adottare due provvedimenti: un provvedimento di archiviazione, ovvero emettere un’ordinanza di ingiunzione al pagamento della sanzione calcolata tra il minimo ed il massimo secondo criteri aggettivi.

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