Lavoro a termine: i chirarimenti del ministero
Con la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 luglio 2014 n. 18, si chiariscono taluni aspetti fondamentali in relazione alle nuove norme riguardanti i contratti di lavoro a tempo determinato.
Con il Decreto Legge n. 34/2014, viene meno l’obbligo dell’inserimento, nel contratto a termine, delle regioni giustificatrici, ossia le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che legittimano l’apposizione del termine.
Ad ogni modo, per il datore di lavoro è sempre possibile assumere un lavoratore “per ragioni di carattere sostitutivo o per stagionalità”, con l’esonero per quest’ultimo del versamento del contributo addizionale Aspi (pari al 1,40 %), che, viceversa, è dovuto per tutte le altre tipologie di contratto a tempo determinato.
In merito alla durata dei predetti contratti, la normativa vigente prevede la possibilità di una dislocazione temporale limitata in 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe, salvo deroghe espressamente previste dei CCNL di riferimento. Tale limitazione non trova però applicazione per le attività stagionali, per le attività di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e per tutte quelle altre attività individuate dalla contrattazione collettiva. Le predette proroghe, però, sono soggette al limite di cinque per ogni dipendente e per le stesse mansioni nel corso delle predette proroghe, pena la nullità delle stesse.
E’ importante comunque precisare che:
• i contratti stipulati prima del 21 marzo 2014, possono essere prorogati una sola volta, salvo le proroghe fatte (nel limite di 8) nel lasso di tempo intercorso tra l’emanazione del decreto e la conversione in legge (21 marzo-19 maggio), ma in tal caso, a far data dal 20 maggio 2014 il datore di lavoro non potrà più prorogare tali contratti;
• i contratti a termine stipulati dopo il 21 marzo 2014 possono essere prorogati al massimo cinque volte, tenuto sempre conto di eventuali proroghe in numero superiore a cinque (massimo 8) effettuate nell’arco temporale 21 marzo-19 maggio, ma in tal caso, a partire dal 20 maggio 2014 il datore di lavoro non potrà più prorogare tali contratti.
Per quanto concerne il limite quantitativo, la norma prevede che possono essere stipulati contratti a termine solo in misura pari al 20% del lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell’anno di stipula del contratto. Diversamente, per i datori di lavoro che iniziano l’attività in corso d’anno, il calcolo viene fatto prendendo come riferimento la data di stipula del primo contratto a termine. Si evidenzia, inoltre, che sono esclusi dal calcolo i rapporti di natura autonoma o di lavoro accessorio, i lavoratori parasubordinati e gli associati in partecipazione. La stessa circolare specifica che il numero dei lavoratori a tempo indeterminato da considerare dovrà prescindere dall’unità produttiva in cui essi sono impiegati.
Nel caso in cui non vengano rispettati i limiti quantitativi, i datori di lavoro saranno soggetti a sanzione amministrativa nella misura del:
• 20% della retribuzione (lorda mensile riportata nel singolo contratto), per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore ad uno;
• 50% della retribuzione (lorda mensile riportata nel singolo contratto), per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro e per ciascun lavoratore, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore ad uno. Occorrerà poi moltiplicare l’importo della sanzione per il numero dei lavoratori, per ciascun mese (o frazione superiore a 15 giorni)
Detta sanzione è soggetta alle riduzioni di cui all’articolo 16 della Legge n. 689/1981 e, pertanto, il datore di lavoro sarà ammesso al pagamento, in misura ridotta pari ad 1/3, qualora provveda al versamento entro 60 giorni dalla notifica.
Nell’eventualità in cui il datore di lavoro, alla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento legislativo, occupi un numero di lavoratori a termine superiore al limite percentuale, ha l’obbligo di regolarizzarsi entro il 31 dicembre 2014.
L’interpretazione normativa, fatta dal Ministero è volta soprattutto ad indirizzare l’attività ispettiva degli organi preposti alla vigilanza.