Limiti del trattenimento al lavoro
Con la sentenza n. 6413/14 la Corte di Appello di Roma ha statuito circa la possibilità di trattenimento, sino al raggiungimento della soglia dei 70 anni, prevista dalla riforma Monti-Fornero. Tale possibilità per il lavoratore può essere applicata solo nel caso in cui non siano previsti limiti ordinamentali specifici.
Difatti, con il D.l. 201/11 sono stati stabiliti particolari coefficienti di trasformazione anche oltre i 65 anni.
Infatti, poiché dal 2012 la quota contributiva è stata estesa a tutti i lavoratori, la previsione di età superiore rispetto a quella vigente prima dell’entrata in vigore della nuova legge comporta l’applicazione di coefficienti superiori e quindi quote di pensionamento contributive più alte.
Si evidenzia, però, che tale beneficio è limitato dalla eventuale presenza di limiti ordinamentali prescritti dai rispettivi settori di appartenenza.
La fattispecie all’esame della Corte di Appello ha riguardato un giornalista, con una forma previdenziale differente – presso l’INPGI – rispetto a quella obbligatorio (AGO). Il giornalista lamentava di essere stato forzosamente collocato in pensione al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età. Tale collocamento sarebbe avvenuto poiché la Società presso cui lavorava aveva rifiutato la sua richiesta di mantenimento in servizio sino al settantesimo anno di età.
La Corte ha osservato che l’art. 35 del CCNL di riferimento stabilisce espressamente il limite anagrafico dei 65 anni, rappresentando dunque una valida fonte da cui attingere per la risoluzione del caso di specie ed ostando formalmente alla prosecuzione dell’attività giornalistica sino alla soglia dei 70 anni.
Da un’attenta analisi della normativa in questione, si evince quindi come i lavoratori che vedono applicarsi un sistema di calcolo misto, anche se dal 31 dicembre 1995 potevano vantare 18 anni contributivi, perdono lo “status” cd. retributivo puro, rendendo applicabile il nuovo limite solo se il sistema di calcolo risulta essere cd. misto contributivo.
Nel caso di specie, si evidenzia, come l’INPGI non ha mai recepito il sistema di calcolo, prevedendo però forme di calcolo della pensione basate su retribuzioni medie della vita lavorativa del soggetto contribuente rispetto ad archi di tempo più limitati.
Risulta, quindi, inapplicabile la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro sino al raggiungimento della soglia indicata dal D.l. 201/11, anche in ragion del fatto che viene espressamente esclusa ai dipendenti in regime retributivo – come sono quelli iscritti all’INPGI – la possibilità di accedere al beneficio in parola.