LA LEGGE 104/92

Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 19 del 26 giugno scorso, risponde al quesito postogli dalle Associazioni Anquap – Associazione Nazionale Quadri delle amministrazioni pubbliche – e Cida – Confederazione Italiana Dirigenti d’Azienda – in merito ai tre giorni mensili spettanti ai beneficiari della L. 104/92.

I predetti giorni di permesso retribuito, fruibili per l’assistenza dei familiari con gravi handicap possono essere richiesti anche per parenti o affini entro il terzo grado di parentela, alla imprescindibili condizione che costoro non abbiano un coniuge o genitori che possano assisterli.

Affinché il lavoratore possa chiedere i tre giorni di permesso per l’assistenza, è sufficiente dunque che il coniuge o i genitore della persona affetta da handicap grave, versi in una delle seguenti condizioni: abbia compiuto i sessantacinque anni di età; siano anch’essi affetti da medesime patologie invalidanti; siano deceduti o mancanti, ove per tale ultimo situazione si intenda non solo l’assenza naturale o giuridica ma qualsivoglia altra condizione certificata dall’Autorità Giudiziaria o da altra pubblica autorità (a titolo esemplificativo: divorzio, separazione legale o abbandono).

Il Ministero precisa, inoltre, che, anche in virtù di quanto stabilito dall’art. 24 della legge 183/10, il quale ha modificato radicalmente la disciplina dei permessi ed ha introdotto la figura del “referente unico”, non possono essere riconosciuti permessi a più lavoratori per assistere la medesima persona. Si evidenzia però che il “referente” può essere sostituito, anche temporaneamente, a condizione che venga presentata una specifica istanza in tal senso.
Un lavoratore può richiedere, inoltre, permessi per assistere più familiari con grave handicap, a condizione che il beneficiario della prestazione assistenziale sia un parente, il coniuge o un parente affine entro il primo o il secondo grado o se il genitore o il coniuge della persona affetta da handicap grave abbia compito i 65 anni di età, oppure sia anch’esso affetto da patologie invalidanti o sia deceduto o mancante.

In alternativa ai permessi, il coniuge, il genitore adottivo, uno dei figli conviventi o uno dei fratelli o sorelle conviventi può richiedere il congedo straordinario indennizzato, disciplinato dall’art. 42 del D.lgs. 151/2001.
Al fine di poter ottenere i permessi, di cui alla l. 104/92, per l’assistenza un portatore di disabilità ricoverato a tempo pieno presso una struttura ospedaliera o similare, sussiste un requisito essenziale, ossia la necessità per il predetto invalido di assistenza per visite al di fuori della struttura ospitante, come nell’ipotesi di visite specialistiche.
Nulla osta alle richieste avanzate da lavoratori che risiedono in luoghi distanti dalla residenza della persone da assistere, purché vi siano i presupposti affiché l’assistenza venga adeguatamente garantita e il lavoratore produca i titoli di viaggio.
Naturalmente, il diritto ai permessi retribuiti decade quando non vi è più la necessità di assistenza.

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