Licenziamento: requisiti della domanda dichiarazione giudiziale di inefficacia

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16134/14 del 13 marzo 2014 e depositata il successivo 15 luglio 2014, ha statuito circa la dichiarazione di inefficacia relativa ad un procedimento di licenziamento collettivo ed il vizio di extra petizione ex art. 112 c.p.c..

 

Secondo la Suprema Corte, il licenziamento collettivo può essere dichiarato inefficace dal giudice del lavoro per un vizio di forma che non sia stato espressamente invocato dal lavoratore nel ricorso introduttivo (nel caso di specie la mancata comunicazione agli uffici del lavoro ed alle organizzazione sindacali delle modalità di applicazione dei criteri di scelta).
La vicenda relativa, per l’appunto, ad una procedura di licenziamento collettivo conclusasi con un accordo sindacale, era stata dichiarata inefficace dal giudice di prime cure poiché l’iter previsto dalla legge 223/91 risultava viziato. Più specificatamente risultava essere stato violato l’art. 4, comma 9 della predetta Legge, il quale prescrive l’obbligo di dare comunicazione agli uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali delle modalità di applicazione dei criteri di scelta.

La sentenza del Tribunale di primo grado veniva, però, riformata in appello, poiché ad avviso del Tribunale di secondo grado, il vizio della mancata comunicazione agli uffici pubblici e alle organizzazioni sindacali non era stato specificatamente dedotto nell’atto introduttivo della causa e dunque il lavoratore doveva essere considerato decaduto dalla possibilità di far valere tale vizio.
Occorre, in ogni caso, tener presente che seppur il lavoratore non aveva lamentato, con l’atto introduttivo della causa, il mancato rispetto dell’obbligo di cui all’art. 4 comma 9 della legge 223, aveva comunque dedotto la violazione delle procedure di legge, seppur sotto il profilo della non veridicità della lettera di avvio del licenziamento collettivo operato.
La Cassazione, svolgendo una complessa ricostruzione del “vizio di extra petizione”, ha ribaltato la sentenza della Corte di Appello.

Il predetto vizio di extra petizione ricorre ogni qualvolta il Giudice assuma una decisione che risulta essere al di fuori della domanda attorea, anche in applicazione del principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Secondo la sentenza emessa dagli Ermellini, questo principio non impedisce al Giudice di individuare l’esatta natura dell’azione proposta dalla parti, facendo leva su argomenti di diritto diversi da quelli prospettati negli scritti difensivi.
Inoltre, continua la Corte, il Giudice deve ricostruire le domande delle parti andando oltre il tenore letterale delle domande, ma tentando di individuare il loro contenuto sostanziale.
La Corte conclude rilevando che non sussiste il vizio di extra petizione, così come descritto dall’art. 112 c.p.c., se un lavoratore ha dedotto in maniera generica la violazione delle procedure della legge 223/91, qualora dal tenore complessivo dell’atto emerga comunque la volontà di impugnare la procedura.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *