LA RICHIESTA DI FERIE INFORMALE

La Suprema Corte, con la sentenza numero 17538 del 1 agosto 2014, si è espressa circa la richiesta delle ferie, effettuata al termine del periodo di comporto, la quale deve rispettare il requisito della formalità. Ove sussista tale requisito, il licenziamento del lavoratore deve considerarsi illegittimo.

 

Il caso ha riguardato un lavoratore che, per l’appunto, al termine di una lunga malattia, aveva “consumato” per intero l’intero periodo di comporto oltre il quale quest’ultimo doveva far rientro al lavoro pena il licenziamento ed aveva comunicato, per via informale, di voler usufruire delle ferie ad esso spettanti, senza fornire, dunque, una espressa richiesta scritta, e dunque formale, all’azienda.
Nonostante il Tribunale di primo grado e la Corte d’Appello di Ancona avessero giudicato illegittimo il licenziamento intimato all’ex-lavoratore, gli Ermellini lo hanno giudicato legittimo, anche in virtù della ormai consolidata giurisprudenza della Corte.
Difatti, premesso che il lavoratore ha facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, dovendosi escludere una incompatibilità assoluta tra ferie e malattia (cfr Cass. n. 11691/1998, n. 5078/2009) la forma scritta, in questo caso è necessaria in quanto, anche in ossequio a quanto già statuito in una precedente sentenza, il lavoratore che, assente per malattia ed impossibilitato a riprendere servizio, intenda evitare la perdita del posto di lavoro a seguito dell’esaurimento del periodo di comporto, deve presentare la richiesta di fruizione delle ferie, affinché il datore di lavoro possa concedere al medesimo la fruizione delle stesse, valutando il fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro.

Inoltre viene sottolineata la circostanza secondo cui neanche le condizioni di confusione mentale del lavoratore, che potrebbero risultare alterate per effetto della malattia, fanno venir meno la necessità di una espressa domanda formale di fruizione delle ferie, indispensabile a superare il principio di incompatibilità tra godimento delle ferie e malattia (cfr Cass. n. 3028/2003, n. 6043/2000)
La questione della sussistenza della prova della richiesta di usufruire delle ferie da parte della lavoratore risulta pertanto, fondamentale ai fini della corretta decisione della fattispecie in esame. Per le Cassazione, infatti, è da considerarsi valida la richiesta solo se la stessa può essere dimostrata, gravando l’onere della prova sul dipendente.

Pertanto in mancanza della prova, ovvero della richiesta scritta delle ferie, la Corte giudica legittimo il licenziamento comunicato dal datore di lavoro.

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