Dirigenti sindacali e permessi retribuiti

I dirigenti sindacali potranno godere dei permessi solo se sono dei membri delle organizzazioni che hanno firmato gli accordi nazionali.Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16637/14 emessa relativamente ad una controversia instauratasi tra la FIAT e l’Unione Sindacati di Base. Nel caso di specie accadeva che alcuni dipendenti dello stabilimento, i quali ricoprivano la carica di dirigenti sindacali Usb, si sono visti negare i permessi retributivi previsti ex art. 30 dello statuto dei lavoratori.

Il Tribunale di prime cure condannava la società datrice per condotta antisindacale. Soluzione, quest’ultima, avallata anche dalla Corte di Appello di Roma. Per i giudici di merito, anche in considerazione dell’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 e il successivo accordo per il settore metalmeccanico del 2 febbraio 1994, tutte le prerogative delle Rsa sono state trasferite in capo alle Rsu e dunque i membri di questo organismo risultano essere titolari di tutti i diritti previsti dallo statuto. La Corte ha inoltre evidenziato che la l’Usb risultava legittimata ad agire, nonostante non avesse firmato alcun contratto collettivo nazionale di lavoro.
Giunta in Cassazione, la Suprema Corte ha modificato solo il capo della sentenza impugnata in cui veniva riconosciuto all’Usb il diritto al godimento dei permessi sindacali.
Parte ricorrente, nel caso in esame la FIAT, denunciava il fatto che i permessi retributivi, sulla base della normativa vigente nonché dei CCNL, spettano solo ed esclusivamente alle organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL.

Partendo da un’approfondita analisi della L. 300/70, la quale all’art. 30 riconosce ai dirigenti delle organizzazioni sindacali compresi nell’ambito di applicazione dell’art. 19 della predetta legge i permessi retribuiti, gli Ermellini hanno condiviso le censure mosse da parte ricorrente.
Difatti, a norma dell’art. 19 solo le associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi possono costituire le rappresentanze sindacali in azienda, ed, inoltre, secondo un recente orientamento della stessa Corte, tale facoltà va concessa anche alle organizzazioni che hanno partecipato alla negoziazione dei predetti contratti collettivi, seppur non li abbiano firmati.
Sulla scorta di quanto appena detto, il sindacato Usb non può reclamare i permessi retribuiti, poiché non facente parte delle predette categorie di associazioni sindacali a cui tali diritti spettano. Peraltro, la Corte, rileva che il problema non può essere superato neanche sulla scorta della considerazione secondo cui, non essendo più presenti nello stabilimento le Rsa, erano state costituite delle Rsu, che, però, sono subentrate solo nei diritti prescritti nel titolo III dello statuto dei lavoratori, e quindi, essendo i diritti richiesti da tali Rsu ricompresi nel titolo IV del predetto statuto, non possono essere qualificati come prerogative delle stesse.

La sentenza della Suprema Corte conferma invece la decisione della Corte di Appello circa la legittimazione ad agire per la Usb, evidenziando che per poter agire nel procedimento che limita la condotta antisindacale è sufficiente fornire la prova dell’effettivo svolgimento di attività sindacale su scala nazionale.

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