IL FONDO DI GARANZIA INPS ED IL TFR GARANTITO
Con la sentenza n. 15369/2014, la Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, ha confermato per l’ennesima volta che il TFR viene garantito dal Fondo di garanzia INPS se l’azienda è insolvente, anche senza il fallimento del datore di lavoro.
La norma oggetto della sentenza è contenuta nella Legge n. 297 del 1982 che tutela il lavoratore, per il pagamento del Trattamento di fine rapporto maturato dal dipendente in caso di insolvenza del datore di lavoro. Nel caso in cui quest’ultimo non possa essere dichiarato fallito per la esiguità del debito occorrerà far riferimento all’art. 2, comma 5, della stessa Legge. Il lavoratore potrà conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l’INPS solo ove sussistano le condizioni previste dal comma stesso, il quale prevede come requisito essenziale, in primis, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, a meno che esistano altri beni aggredibili con l’azione esecutiva.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta dal lavoratore nei confronti dell’INPS,in qualità di gestore del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, nonostante il lavoratore avesse esperito una procedura di esecuzione, infruttuosa, ed avesse altresì proposto istanza per la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro.
La Corte di merito ha ritenuto che il datore di lavoro, assoggettabile a fallimento ma non dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato, doveva essere in concreto considerato non soggetto a fallimento e, pertanto, operava la disposizione di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, che consente al creditore di richiedere il T.F.R. al Fondo di garanzia, quando ricorra l’altro requisito ossia l’infruttuoso esperimento della procedura di esecuzione.
Avverso quest’ultima sentenza l’INPS proponeva ricorso per Cassazione, il quale veniva rigettato, deducendo l’erronea interpretazione normativa in questione, operata dalla Corte di Appello, con una decisione ispirata da considerazioni equitative, inconciliabile con il mancato accertamento dello stato di insolvenza dell’imprenditore ed erroneamente fondata sul rilievo che l’imprenditore non dichiarato fallito, per la esiguità del credito azionato, doveva essere in concreto considerato non soggetto a fallimento.
La Sentenza segue un’altra recente sentenza della Cassazione (n.7585/2014) in merito al pagamento del TFR, che risulta a carico del Fondo di garanzia INPS in caso di cessazione del rapporto di lavoro anche se non sussiste tecnicamente il fallimento del datore di lavoro ma questi si dimostra insolvente.