LE INDICAZIONI DELL’ARAN CIRCA I RIPOSI CONSERVATIVI
L’ARAN, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ha fornito indicazioni circa le attività aggiuntive svolte nelle giornate di riposo settimanale. Codeste attività, devono essere compensate con una maggiorazione della retribuzione del 50% e con un riposo pari alla durata della prestazione aggiuntiva.
L’indicazione dell’ARAN, è giunta a seguito di un interpello proposto da un lavoratore, che per l’appunto, svolgeva la prestazione lavorativa durante la giornata di riposo settimanale. Viene specificato, comunque, che nell’ipotesi in cui la prestazione sia svolta durante la domenica e senza che vi sia un carico orario aggiuntivo, non si applica questo istituto. Inoltre, sempre secondo l’ARAN, nonostante la giurisprudenza sia contrastante sul punto, tale aumento non si applica neppure nel caso di prestazione, non aggiuntiva, in una giornata di festività infrasettimanale. In tale ipotesi matura solamente il diritto alla indennità di “turno festiva”, ove ne ricorrano i requisiti.
Al lavoratore, dunque, spetta la maggiorazione della retribuzione che pertanto deve essere calcolata: “fatto 100 il valore della retribuzione […] l’importo del compenso dovuto al lavoratore sarà pari a 50 – e non a 150 – per ogni ora di lavoro prestato”.
Inoltre, come specificato poc’anzi, al dipendente che abbia svolto attività aggiuntive, spetta un riposo compensativo della durata pare alle prestazione aggiuntiva svolta.
Nel caso, quindi, di prestazione aggiuntiva di 12 ore e di un orario di lavoro articolato su 6 giorni la settimana per 6 ore giornaliere, al lavoratore devono essere concesse 2 giornate di riposo compensativo.
Il riposo così concesso, dovrà essere fruito entro i 15 giorni successivi alla predetta concessione. Tale scadenza non è da intendersi quale termine perentorio ma “sollecitatoria del corretto adempimento da parte del datore di lavoro pubblico”.
In fine, va evidenziata la circostanza, innovativa, secondo cui essendo in presenza di un “riposo volto a consentire al lavoratore di godere di quello settimanale, espressamente garantito dalla legge come diritto soggettivo” esso può “essere anche non fruito ed essere sostituito da forme di monetizzazione”, superando in tal modo, esigenze di recupero psico-fisico che sono alla base del riposo settimanale.