L’ILLEGITIMITA’ DEL LICENZIAMENTO PER MANCANZA DEI REQUISITI PROFESSIONALI
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12884 del 9 giugno 2014, si è pronunziata circa l’illegittimità del licenziamento per mancanza del titolo professionale, intimato per giusta causa ad una lavoratrice dopo aver ricoperto un ruolo (quello di caposala) senza essere in possesso dei titoli necessari per lo svolgimento di tali mansioni.
Nel caso di specie, posto al vaglio degli ermellini, la Corte d’Appello di Torino, in conformità a quanto statuito con la sentenza di primo grado, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice in data 13/9/2007 per giusta causa da una società, nello specifico una Casa di Cura, presso la quale l’ormai ex dipendente lavorava sin dalla data del 1 ottobre 2001 ed in cui rivestiva il ruolo di caposala.
La Corte d’Appello, ordinava la reintegra (condannando al risarcimento del danno determinato in 7 mensilità) ed il datore di lavoro proponeva ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte nella sentenza in argomento condivide quanto statuito dalla Corte di merito, vale a dire che il possesso del titolo di vigilatrice di infanzia (che la abilitava solamente a svolgere le mansioni di capo sala unicamente in un reparto pediatrico) in luogo del titolo di infermiera professionale non può configurare alcun illecito imputabile alla lavoratrice, seppur in assenza del diploma di infermiera professionale.
Difatti, l’assunzione come caposala e il successivo svolgimento delle mansioni amministrative (connesse a tale qualifica) non era circostanza tale da integrare la fattispecie del licenziamento per giusta causa, tanto anche in assenza di false attestazioni della lavoratrice circa il possesso dei titoli professionali.
Si evidenziava inoltre come nel corso del procedimento fosse emerso che all’epoca dell’assunzione il datore di lavoro era edotto circa i titoli posseduti dalla lavoratrice (nello specifico laurea in psicologia e diploma di vigilatrice di infanzia), e che fosse stata assunta con qualifica di caposala per svolgere mansioni amministrative e non infermieristiche. Di fatto, dunque, aveva svolto solo le predette mansioni amministrative.
La Corte, proseguono gli Ermellini, “ha altresì, precisato che la lavoratrice non si era mai qualificata come infermiera professionale e che mai aveva svolto le relative mansioni in ordine alle quali il titolo posseduto la abilitava a svolgere attività solo nel settore della pediatria.
Pertanto, la Cassazione conferma quanto statuito dalla Corte d’Appello secondo cui “non sussisteva alcun illecito nei confronti del datore di lavoro atteso che l’assunzione come capo sala e lo svolgimento delle sole mansioni amministrative protrattosi per sei anni, l’assenza di false attestazioni ed anzi la conoscenza da parte del datore di lavoro dei titoli professionali posseduti escludeva sotto tale profilo, la sussistenza di un fatto idoneo a giustificare il licenziamento”.