Matrimoni nulli: diatriba Stato-Chiesa

Matrimonio dichiarato nullo dalla Sacra Rota, ma valido per lo Stato italiano? E’ possibile? Sembra proprio di si. La nullità delle nozze concordatarie sancita dai giudici ecclesiastici non è riconosciuta dallo Stato se la convivenza coniugale si è protratta per almeno tre anni. Questo quanto deciso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione attraverso la sentenza 16379 depositata lo scorso 17/07/2014.

“Se marito e moglie hanno vissuto come tali per almeno tre anni, accettando quella pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili e di aspettative legittime di legittimi affidamenti insiti nella convivenza come coniugi, lo scioglimento del vincolo stabilito dal tribunale ecclesiastico non ha effetti per lo Stato italiano”. I Supremi Giudici si sono così pronunciati in merito al caso di una coppia di Bassano del Grappa sposatasi con matrimonio concordatario il 23 maggio 1998. Stando a quanto ricostruito dalla sentenza, il matrimonio era stato dichiarato nullo dal Tribunale ecclesiastico “per esclusione della indissolubilità del vincolo da parte della donna” nel gennaio 2009. Poco dopo, tale nullità era stata confermata dal Tribunale regionale lombardo in appello ed infine dalla Sacra Rota. In seguito, la moglie ha chiesto che la sentenza di nullità da parte della Chiesa venisse riconosciuta anche dallo Stato e la Corte d’appello di Venezia, nel gennaio 2011, aveva dichiarato l’efficacia della sentenza canonica, sostenendo che quest’ultima “non contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico interno”. Il marito si era opposto alla richiesta della moglie di far valere anche per lo Stato italiano gli effetti civili della nullità del loro matrimonio, affermata dal Tribunale ecclesiastico del Triveneto.
Cosi pronunciandosi, la Cassazione ha sciolto il contrasto giurisprudenziale sul punto, precisando che “la convivenza come coniugi protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario regolarmente trascritto, è ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell’ordine canonico nonostante la sussistenza della convivenza coniugale”. La Suprema Corte ha respinto il ricorso del marito poiché presentato solo in Cassazione e non anche davanti alla Corte d’Appello di Venezia.

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Venendo a capo di varie pronunce contrastanti, l’organo giudicante ha stabilito un limite temporale alle dichiarazioni di nullità delle unioni concordatarie, ovvero delle nozze celebrate con rito religioso. Ma, viene naturale chiedersi, perché proprio 3 anni come tempo limite? Si tratta di una “soglia temporale” introdotta dalla Legge sulle adozioni del 1983. I Giudici della Cassazione l’hanno mutuata da una pronuncia della Corte Costituzionale che, chiamata a decidere sulla legittimità di quella legge, aveva stabilito che “il criterio dei tre anni successivi alle nozze si configura come requisito minimo presuntivo a dimostrazione della stabilità del rapporto matrimoniale”.
La sentenza risulta di grande importanza e, seppur non gradita agli ambienti cattolici né ai tribunali ecclesiastici, afferma un principio da non sottovalutare: gli effetti, anche economici, del matrimonio non possono essere cancellati per sempre da un coniuge che non vuole passare attraverso una causa di divorzio. La convivenza va interpretata, dice la Cassazione, “agli effetti della Costituzione e della Carte dei diritti europea”. E non ammette cancellazioni. Come quella che invece porta con sé la delibazione, l’atto (che deve essere richiesto dopo la sentenza di nullità) con il quale la Corte d’Appello ammette, anche agli effetti civili, la sentenza di un tribunale religioso.
Nella sentenza la Cassazione ha messo in evidenza anche un altro punto importante, ovvero quello della laicità dello Stato sottolineando che l’Accordo di Roma del 1984, con il quale furono aggiornati i Patti Lateranensi del 1929, avesse “accettato che determinate sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dai tribunali ecclesiastici non siano delibate”, cioè riconosciute, “per contrarietà con l’ordine pubblico italiano”.

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