IL GIUDICE CHE HA DECISO IL RICORSO SECONDO IL C.D. RITO FORNERO NON PUO’ TRATTARE L’OPPOSIZIONE
Il Tribunale di Milano (Ord. 14 marzo 2014, Sez. X) si è pronunziato in merito alla richiesta di ricusazione del Giudice che, dopo aver deciso il ricorso ex art. 1, comma 48, L. 92/2012 emettendo ordinanza di rigetto, è stato chiamato a decidere sulla relativa opposizione.
Il Tribunale sopracitato ha accolto l’istanza di ricusazione e sostituito il giudice ricusato con altro magistrato poiché, in primis, poiché il procedimento instaurato ai sensi dell’art. 1, comma 48, l. 92/2012 non dà luogo ad un giudizio cautelare non essendo rilevante il presupposto del periculum in mora e potendo il Giudice emettere ordinanza di accoglimento del ricorso anche in assenza di qualsiasi irreparabile pregiudizio.
Inoltre il rito Fornero si differenzia nettamente da un procedimento a cognizione sommaria in quanto, viene di fatto instaurato tra le parti il contraddittorio e, dall’altro, l’ordinanza emessa, oltre ad avere efficacia esecutiva, è altresì suscettibile di passaggio in giudicato.
Il Tribunale meneghino rileva inoltre che, ai sensi della Legge Fornero, il procedimento “non potrà essere trattato dallo stesso giudice che ha trattato la fase urgente, per problemi di incompatibilità discendenti dalla nota sentenza della Corte Cost. 15 ottobre 1999, n. 378”.
Considerando che la Corte d’Appello di Milano ha, con sentenza n. 1577/2013, dichiarato la nullità della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Milano nella persona dello stesso giudice che aveva già pronunciato l’ordinanza di chiusura della prima fase del giudizio ex art. art. 1, comma 48, citato, riesaminando il merito dei fatti di causa, sembra che, quantomeno presso il Foro di Milano, si stia consolidando l’orientamento favorevole all’accoglimento dei ricorsi per ricusazione del giudice che, avendo deciso la prima fase del procedimento disciplinato dalle richiamate norme della Riforma del 2012, si trovi a comporre il Collegio chiamato a decidere della relativa opposizione, con ciò confermando l’impostazione secondo cui la qualificazione giuridica della prima fase del procedimento non possa essere ritenuta di carattere meramente cautelare.
Quanto statuito dunque dal Collegio milanese definisce il contrasto creatosi nella giurisprudenza di merito sul tema oggetto della propria decisione.