L’APPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE NEI CONTRATTI A TERMINE.
Con la Legge n. 78/2014 (di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 34/2014) il Legislatore ha eliminato l’obbligo relativo alla specificazione delle ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo per tutti i contratti a tempo determinato.
Nonostante la modifica al previgente dettato normativo, in taluni casi la specificazione della motivazione, a fronte dell’assunzione di un lavoratore con contratto a tempo determinato, va indicata e specificata anche al fine di ottenere talune agevolazione che altrimenti resterebbero precluse.
Ad esempio, nel caso di un contratto a termine per motivi sostitutivi, la specificazione della “causale” permette:
1. l’esenzione dal pagamento del contributo Inps maggiorato dell’1,4% per i mesi di attività;
2. lo sgravio contributivo del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro (articolo 4 del D.L.vo n. 151/2001), spettante alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono con contratto a termine in sostituzione di lavoratrici assenti per maternità;
3. l’esenzione dal limite massimo di assunzioni a termine (20%).
Il datore di lavoro, inoltre, potrà di beneficiare di particolari esenzioni in fatto “stop and go”, ove siano presenti delle motivazioni previste dalla contrattazione collettiva (esempio: nel CCNL alimentari i tempi determinato per motivi sostitutivi non devono rispettare lo stacco tra contratti).
Ed ancora, nel caso di contratti a termine per motivi stagionali i quali:
1. le cui durante non rientrano nel computo dei 36 mesi complessivi di lavoro tra datore/utilizzatore e lavoratore;
2. non prevedono lo “stop and go” tra contratti;
3. non si paga il contributo Inps maggiorato dell’1,4%;
4. hanno l’esenzione dal limite massimo di assunzioni a termine (20%).
Per ultimo, si pensi all’apposizione di motivazioni legate ad altre disposizioni legislative che permettono di non rispettare le regole del contratto a termine c.d. “puro”; come ad esempio:
1. contratto a tempo determinato intermittente (articolo 33 e ss. del D.L.vo n. 276/2003);
2. contratto a tempo determinato in mobilità (Legge 223/1991).