ECCEZIONALITÀ RINNOVI E PROROGHE INCARICHI P.A. NON ANCORA TERMINATI
La legge di stabilità 2013 recentemente approvata introduce (modificando l’articolo 7 del Testo unico del pubblico impiego) il divieto di rinnovo degli incarichi conferiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Più specificatamente, il comma 106 della legge di stabilità autorizza la proroga dei summenzionati incarichi in via eccezionale, vale a dire solo se essa è intesa a completare il progetto ed in considerazione di ritardi non imputabili al collaboratore.
Attualmente, invece, il decreto legislativo 165 del 2001, regolamentante gli incarichi in argomento, si limita a stabilire che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. A fini della legittimità dei predetti incarichi occorre comunque, anche sulla base della normativa vigente, la ricorrenza dei seguenti presupposti:
a) che l’oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) che l’amministrazione abbia preliminarmente accertato l’impossibilita’ oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) che la prestazione sia di natura temporanea ed altamente qualificata;
d) che siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Sempre attualmente si prevede, altresì, che si prescinda dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in ipotesi di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui alla cd. Legge Biagi.
A seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2013, anche in ipotesi di proroga degli incarichi (e beninteso: ove ne ricorrano i relativi presupposti) dovrà comunque restare invariata la misura del compenso pattuita originariamente in sede di affidamento dell’incarico.