ANNULLATI ALCUNI VINCOLI NELL’UTILIZZAZIONE DELLO STAGE
Nei giorni scorsi la Corte Costituzionale ha depositato le motivazioni della sentenza n. 287, con la quale è stata annullato l’articolo 11 della legge 148 del 2011, che regolamentava i tirocini formativi e di orientamento.
In particolare, è stato dichiarato illegittimo il sopracitato articolo che prevedeva che i tirocini potessero avere una durata superiore a sei mesi (proroghe comprese) e che essi potessero essere promossi “unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio”.
L’eliminazione del doppio vincolo, relativo alla durata massima ed alla possibilità di utilizzo dello stage, è stata motivata dalla Consulta in considerazione della violazione dell’art. 117 della Costituzione in quanto, sostanzialmente, la legge statale (risalente alla Manovra estiva bis dell’ultimo Governo Berlusconi) sarebbe andata oltre le proprie competenze, invadendo quella di competenza delle regioni, alcune delle quali avevano, infatti, impugnato la normativa oggi dichiarata illegittima.