Reato abbandonare un’auto nell’area pubblica
La Cassazione, con la sentenza n. 20492, depositata il 20 maggio dalla terza sezione penale, stabilisce che abbandonare una carcassa di auto non solo è sintomo di inciviltà,ma è anche un reato perseguibile penalmente. Arriva così la conferma della pena inflitta dal Tribunale di Termini Imerese per il reato previsto dall’articolo 6 della l. n. 210/2008 al proprietario dell’automobile che l’abbandona in pessimo stato in un parcheggio pubblico.
Un’auto in pessime condizioni abbandonata in una zona pubblica costituisce un rifiuto pericoloso, ma il ricorrente contestava la riqualificazione del reato operata dal giudice di merito, che aveva definito la carcassa dell’auto un «veicolo fuori uso» e «rifiuto speciale». L’ammenda comminata ammontava a 2mila euro. Il giudice di merito ha richiamato la giurisprudenza di legittimità in merito alla categorizzazione in rifiuto speciale, «che insegna come, per qualificare un veicolo fuori uso e quindi rifiuto speciale, rilevano la volontà di abbandono da parte del proprietario e l’oggettiva inidoneità del veicolo a svolgere la sua funzione».In tema di gestione dei rifiuti infatti «deve essere considerato fuori uso in base alla disciplina di cui all’articolo 3 D.Lgs. 209/03, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata».
Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il proprietario condannato alle spese processuali.