Biotestamento: la Camera vota per il sì
La legge sul biotestamento compie concretamente un passo in avanti: la Camera ha approvato il testo con 326 voti favorevoli, 37 contrari e solo 4 astenuti, il dibattito ora si sposta al Senato. A favore Pd, M5S, Si, Mdp e minoranze; contrari Lega, Ap, FdI, Forza Italia.
I principi cardine della proposta di legge sul biotestamento possono essere raccolti in pochi punti.
Consenso informato. Come sancito dall’art. 3 della Costituzione “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, la legge tutela il diritto alla vita, alla salute, ma anche il diritto alla dignità e all’auto determinazione, così stabilisce l’inviolabilità della libertà personale per la quale nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico, attraverso una sorta di “pianificazione condivisa delle cure”. Il medico e l’equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi a quanto stabilito nella pianificazione delle cure qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. Ogni persona maggiorenne e capace di agire ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento, comprese la nutrizione e idratazione artificiali, con la conseguenza che potrà essere decretata la morte “per fame e per sete”. Nel caso di minori o incapaci, il consenso informato è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà del soggetto.
Accanimento terapeutico. Viene riconosciuto il diritto del paziente all’abbandono terapeutico e viene espressamente garantita la terapia del dolore mediante la sedazione palliativa continuata. “Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati”.
Responsabilità del medico. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciarvi. In conseguenza di ciò, il medico è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere dal medico trattamenti sanitari contrari a norme di legge o alla deontologia professionale. Viene riconosciuta al medico l’obiezione di coscienza, il che significa che il medico può, ad esempio, rifiutarsi di staccare la spina.
Costituzione delle DAT. Le disposizioni anticipate di trattamento, documenti redatti in forma scritta per esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere potrà disporre, anticipatamente ma nei limiti consentiti dalla legge, delle cure circa la propria salute in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi. Viene indicata una persona di propria fiducia che faccia le veci e rappresenti il soggetto malato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il medico è vincolato al contenuto delle DAT e potrà disattenderle soltanto se palesemente incongrue.
Il testo della proposta di legge sul biotestamento prevede la sua applicazione anche nelle cliniche e strutture sanitarie cattoliche convenzionate. Ora la parola spetta al Senato.
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