Licenziamento per scarso rendimento, ora la Cassazione dice si
Da poco tempo la Corte di Cassazione ha sciolto il nodo giuridico che riguarda il licenziamento per scarso rendimento di un dipendente. Nel nostro ordinamento di diritto del lavoro, infatti, il licenziamento è la conseguenza di determinati comportamenti specifici del singolo dipendente. Il suo comportamento e la sua condotta lavorativa generale, non sono motivo sufficiente al licenziamento. Ora la cassazione ha determinato i termini con cui l’azienda può avvalersi del licenziamento per scarso rendimento.
Innanzitutto lo scarso rendimento del dipendente va provato e dimostrato. L’azienda deve provare quale sia il rendimento medio dei propri dipendenti e quali siano i loro standard produttivi. Se un dipendente si dimostra costantemente o mediamente al di sotto di tali standard, anche rispetto a colleghi di livello più basso o di minor anzianità, il datore di lavoro potrà avvalersi del licenziamento per scarso rendimento. In mancanza di questi prerequisiti fondamentali è illegittimo per l’azienda parlare di licenziamento per scarso rendimento. In parole povere si tratta sempre di un licenziamento disciplinare, in quanto il dipendente non rispetta il vincolo contrattuale della diligenza o, nei casi più gravi, non svolge la propria mansione.
Al fine di valutare quali siano gli standard minimi di produzione, sono fondamentali i contratti collettivi nazionali o aziendali. Il dipendente deve essere infatti ben consapevole di quali siano gli standard contrattuali da rispettare. Se questi non sono espressi l’azienda non può avvalersi del licenziamento per scarso rendimento. Oltre a questo, l’azienda deve presentare e rendere giudicabili i criteri di verifica e valutazione del rendimento. Il datore di lavoro, come detto, deve dimostrare poi che il dipendente sia ben al di sotto di tali standard ma questo comportamento negligente da parte del lavoratore dovrà essere reiterato, colpevole e volontario perché l’azienda possa avvalersi del licenziamento per scarso rendimento.
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