Riforma costituzionale art. 70: il procedimento legislativo

Continuiamo il nostro speciale RiCostituente, nel quale analizziamo e confrontiamo gli articoli della nuova riforma costituzionale con l’attuale Costituzione. Un modo per capire, approfondire e prepararsi al referendum di ottobre. In questo articolo parleremo delle funzioni del Parlamento e del procedimento legislativo, in breve del tanto discusso art.70 a cui abbiamo riservato un posto d’onore nel nostro speciale, data la complessità della sua nuova formulazione. rif

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IL TEMA: Sezione II della Costituzione, art.70 in merito alla formazione delle leggi, quindi il procedimento legislativo.

 

L’ANALISI-COSA CAMBIA? L’articolo 70 tratta il procedimento legislativo, quindi il percorso che le leggi debbono compiere prima e per divenire tali. L’iter previsto dalla Costituzione del 1948 non è particolarmente complesso, tant’è che anche la formulazione dello stesso articolo è di facile lettura: «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere». Cosa significa? Che lo stesso testo di legge deve essere approvato identico sia dalla Camera che dal Senato. Da qui il tanto discusso sistema della navetta ovvero il fatto che se vengono poste delle modifiche, finché il testo della legge non è approvato in identico dalle due Camere, passa dall’una all’altra come in un ping pong. Questo è proprio ciò che la riforma Boschi vuole superare attraverso l’introduzione di un bicameralismo differenziato, dove il Senato rappresenta le autonomie locali e perciò interviene eccezionalmente nel procedimento legislativo. Andiamo quindi a vedere come la riforma cambia l’art.70, il cui testo non è qui riportabile data la lunghezza (432 parole). La prima valutazione che va fatta è sulla “forma” dell’articolo che appare confusa, troppo articolata con continui rinvii ad altri articoli della Costituzione, ad esempio si legge: «I referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’art.71», oppure: «per quella che determina i casi di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma». Una tecnica, questa, che affatica molto la lettura della Costituzione per qualunque cittadino. Ma la forma non è l’unico problema dell’articolo 70, è importante entrare nel merito, affrontare la “ciccia” del cambiamento apportato dalla riforma: come verranno approvate le leggi? Da un procedimento legislativo, quello di cui sopra, si passa a ben 10 modi diversi di approvare le leggi. I primi 4 modi vengono presi un considerazione nell’art. 70, i restanti 6 modi vengono introdotti con gli articoli 71-72-73 e 77. Noi qui ci occuperemo dei primi 4, perciò:

  • Le leggi che, come oggi, rimarranno approvate da entrambe le Camere, ovvero: le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, sulle minoranze linguistiche, referendum, Comuni e Città metropolitane, partecipazione e attuazione delle norme Ue, eleggibilità dei senatori, legge elettorale del Senato, ratifica dei trattati Ue, eleggibilità dei senatori, ecc.. ecc.. ecc.. l’elenco è lungo e non ve lo riportiamo tutto.
  • Le leggi che saranno approvate solo dalla Camera ma con necessario esame del Senato, il quale entro 10 giorni a maggioranza assoluta (50%+1 dei componenti dell’aula) può proporre delle modifiche. Le modifiche del Senato saranno esaminate dalla Camera che deciderà in via definitiva, sempre a maggioranza assoluta. Ma se la Camera non ha la maggioranza assoluta che succede? Non si sa.
  • Leggi approvate solo dalla Camera ma con, stavolta, possibile esame del Senato che entro 10 giorni può decidere di esaminare la legge, se poi decide di modificarla ha 30 giorni per farlo ma ad ogni modo è la Camera che in via definitiva decide. Questa ipotesi vale per tutti i casi che non rientrano in altri casi, è l’ipotesi generale.
  • Leggi approvate dalla Camera per e quali l’esame del Senato è necessario però stavolta se vuole apporre modifiche ha 15 giorni di tempo. Anche in questo caso deciderà in via definitiva la Camera.

 

In conclusione, quindi, possiamo dire che l’art.70 viene molto complicato: dal punto di vista formale, nella lunghezza e nell’utilizzo di rinvii che non dovrebbero essere usati in una Costituzione; nel merito dal fatto che si passa da uno a quattro procedimenti legislativi rischiando di vanificare l’intento “semplificativo” della riforma. Un altro aspetto va poi considerato: il criterio di selezione che stabilisce se una legge è approvata in un modo o in un altro sono le materie, l’oggetto, l’argomento della legge stessa. La storia ci insegna che le leggi non trattano mai un solo argomento, spesso ne trattano molti tutti insieme o comunque alcune materie hanno il piede in due scarpe: uno stesso tema può riguardare sia una materia che un’altra. Tutto ciò non solo non velocizza ma crea conflitti tra le due Camere che pare dovranno risolvere i Presidenti delle stesse (questi essendo in due, in caso di totale disaccordo, sicuramente adiranno alla Corte Costituzionale). Perciò, il nuovo art. 70 appare cervellotico, complesso e poco semplificativo tuttavia coloro che sostengono il Sì vedono nel superamento del sistema della navetta e nella differenziazione delle competenze tra Camera e Senato il punto forte della riforma.

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@FedericaGubinel

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