Riforma costituzionale: gli artt. 66, 67, 68, 69

Eccoci giunti alla terza puntata del nostro speciale RiCostituente, lo speciale di LineaDiretta24 teso a raccontarvi la riforma costituzionale nei minimi dettagli. Questa settimana ci prepariamo ad affrontare i nuovi artt. 66-67-68-69 riformati dagli artt. 7-8-9 della legge costituzionale approvata in seconda votazione alla Camera dei Deputati durante la seduta del 12 aprile 2016.

 

I TEMI: Stavolta ci occuperemo di varie prerogative concesse dalla nostra Costituzione ai parlamentari: il principio di autodichia del Parlamento all’art. 66, l’assenza di vincolo di mandato al 67; particolarmente occupati ci terranno poi l’insindacabilità e l’immunità concesse ai parlamentari dall’art.68 e infine tratteremo le indennità dell’art.69

 

L’ANALISI – COSA CAMBIA?

Il vecchio testo dell’ART. 66 recitava: «Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità». È in questo modo che i padri costituenti del ’48 trasposero nero su bianco il principio di autodichia: questo deriva dal principio della separazione dei poteri (giudiziario, amministrativo e legislativo) e in particolare si cura di porre al riparo da ingerenze giudiziarie i membri delle Camere. Solo questi infatti hanno il potere di giudicare (giudizio di diritto oggettivo, la stessa funzione che svolgono i magistrati) la capacità di chi siede nelle aule parlamentari di continuare a svolgere la propria funzione. Siamo quindi davanti a una deroga al principio di separazione dei poteri sopra citato (il Parlamento acquista funzioni di natura giudiziaria), tesa a difendere il principio che ne deriva, quello di autodichia.

 

Con la riforma costituzionale del governo Renzi questa parte della Costituzione rimane invariata. Il legislatore si è limitato ad aggiungere un secondo comma all’art.66 che recita: «Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore». Questa nuova disposizione va a rafforzare la stretta dipendenza che il ruolo senatore avrà rispetto a quello di consigliere regionale/rappresentante delle istituzioni locali. Ma è davvero cosa giusta lo strettissimo legame che verrà a innestarsi tra il ruolo di rappresentante di enti territoriali e quello di senatore? Effettivamente il nuovo Senato nasce per rappresentare gli enti territoriali, quindi è giusto che i membri che lo compongano decadano dalla carica una volta che non siano più i rappresentanti indiretti del territorio di provenienza.

Ulteriore nota di merito: il Senato dovrà semplicemente prendere atto della cessazione della carica regionale/locale del senatore, non costringendo quindi Palazzo Madama ad un intricato iter burocratico. Questo contribuisce ad una semplificazione della macchina istituzionale. Un grande equivoco nasce però dalla lettura del testo. O meglio, di quello che non è scritto nel testo. Cosa succederebbe se anzichè cessare dalla carica, il consigliere regionale o uno dei 21 sindaci nominati venissero sospesi dalla carica? Proprio come prevede la legge Severino in caso di condanna in I grado?  La risposta è anche qui molto semplice: il rappresentante degli enti territoriali rimarrebbe in carica tra gli scranni del senato, godendo per di più dell’immunità parlamentare (rimasta in piedi ai sensi dell’art.68 cost. come da riforma).

 

ART.67. «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». Semplice. Lineare. Conciso. Prima della riforma costituzionale tutti i parlamentari della Repubblica rappresentavano la nazione e svolgevano le proprie funzioni senza che alcun vincolo fosse posto dai partiti al loro mandato. Questo significa che un senatore o deputato è libero oggi di promettere in campagna elettorale la luna, salvo poi mettere in atto il nulla. Dall’altra parte consente anche una bella libertà, quella di cambiare gruppo parlamentare qualora il vecchio dovesse rivelarsi obsoleto o contrario a quelli che erano i presupposti fissati a inizio mandato. Un importante prerogativa al prezzo di un’amara realtà dei nostri tempi, il cambio di casacca.

Il nuovo art. 67 come da riforma costituzionale risulta ad oggi essere questo: «I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato». Nel caso in cui abbiate letto il primo articolo di questo speciale (che potete trovare qui) è molto probabile che siate incappati in un deja-vu. Vi ricordate cosa scrivevamo? Il Senato non rappresenterà più la Nazione, ma solo la camera dei deputati avrà questa funzione. Qui addirittura si è fatto di peggio, il motivo è facilmente deducibile: i ri-costituenti hanno perso un’occasione per ribadire nero su bianco che il Parlamento rappresenta la nazione. Ognuno è libero di discernere da questa disposizione le dovute conclusioni.

 

ART.68. Quest’articolo della nostra Costituzione rimarrà tale e quale nel caso di esito positivo del referendum, tanto vale riportarlo subito qui di seguito agli occhi dei lettori: «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza» .

Il testo è esteso e complesso, semplifichiamolo: due sono gli elementi intorno a cui verte: l’insindacabilità e l’immunità dei parlamentari. La prima è una prerogativa che consente ad un membro del Parlamento di esprimere la propria opinione, nell’esercizio della funzione che esercita, senza incappare in processi giudiziari o in altri tipi di indebito condizionamento; la seconda consente agli stessi di sottoporsi al giudizio della magistratura esclusivamente grazie all’autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo i casi speciali indicati nel testo.

Questi diritti furono affidati dai padri costituenti ai rappresentanti del popolo in un complesso momento storico di transizione: si usciva da un regime totalitario con l’esigenza di dotare i parlamentari dell’indipendenza dal potere giudiziario, esecutivo ed economico. Il ri-costituente ha deciso di salvare queste prerogative e saranno in molti a discutere su questa scelta: quante questioni si sollevano ogni volta che un politico si spinge in là con toni e lessico all’interno di un talk show?

Lasciamo agli stessi salotti questo aspetto e concentriamoci su criticità e pregi di questa scelta, dal punto di vista giuridico. Se i nuovi senatori vedranno un taglio di 215 scranni, il venir meno dell’indennità e soprattutto non rappresenteranno più la nazione, svolgendo funzioni di raccordo con gli enti territoriali, cosa se ne fanno dell’immunità? Se saranno esclusi dal procedimento legislativo (vedi art.70) su quali esigenze giuridiche si fonderà il diritto di questi a tale prerogativa? Questa la prima domanda.

Va comunque tenuto presente che le loro funzioni a Palazzo Madama si spengono nel momento stesso in cui scade il mandato dell’ente locale da cui sono stati eletti/nominati: ma quanti sindaci e consiglieri regionali eviteranno la magistratura prima che questo accada? Quanti abbracceranno la prescrizione? C’è il rischio che questa prerogativa lasciata all’interno del nuovo testo costituzionale muti nel tempo in una forma di privilegio.

 

ART. 69. Punto a favore della riforma costituzionale: vengono tolte le indennità ai nuovi senatori. Questi riceveranno infatti esclusivamente gli emolumenti da sindaci e consiglieri regionali. Diffidare però da chi parla di netti tagli dei costi della politica, tanto quanto da chi inquadra i problemi macro-economici del Paese negli sprechi della stessa. Il risparmio su una spesa annuale di 540 milioni di euro ammonterà infatti a un 8% del totale: ovvero dei miseri 48 milioni di euro. 

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