Riforma costituzionale: gli articoli 55, 57, 59

Comincia da qui lo speciale di Lineadiretta24 “RiCostituente”: una missione tesa a un’opera chiarificatrice in ogni lettore circa il contenuto della riforma costituzionale. Un sentiero tortuoso che imparzialità e professionalità nell’esposizione tenteranno di rendere più agevole, al fine di suscitare in chi ci legge una vena critica sui contenuti, lontana da una sterile polemica su volti ormai troppo noti della politica. Oggi partiamo dai nuovi artt. 55 (composizione del Parlamento), 57 (Senato) e 59 (senatori a vita).

Il primo articolo della riforma costituzionale (d.l. 12/04/2016) approvata lo scorso aprile alla Camera dovrebbe essere l’abito di gala del progetto di revisione della Carta, con contenuti dall’alto coefficiente persuasivo anche presso gli osservatori più critici. Questo va a modificare l’art. 55 della nostra Costituzione, contenente disposizioni circa il funzionamento del Parlamento. Prima della riforma del governo Renzi, il testo di legge recitava così: «Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

Il dispositivo è semplice. Bicameralismo perfetto nella funzione legislativa e nella fiducia al governo e Parlamento in seduta comune in alcuni casi previsti dalla Costituzione (elezione del Presidente della Repubblica, messa in stato d’accusa dello stesso ed elezione dei giudici della Corte Costituzionale, tra gli altri).

Se passasse la riforma costituzionale l’art.55 sarebbe invece questo (in grassetto le modifiche):

1° comma: Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

2°comma: Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. 

3° comma: Ciascun membro della Camera dei Deputati rappresenta la nazione. 

4° comma: La Camera dei Deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo. 

5° comma: Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.

6° comma: Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea.

7° comma: Partecipa alle decisioni dirette, alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea.

8° comma: Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori.

9° comma: concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato.

10° comma: Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Riforma costituzionale

La parte iniziale di un’opera è solitamente il biglietto da visita su cui si fa affidamento. La copertina di un libro, il trailer di un film o il singolo di un disco sono strumenti mirati all’ottenimento di un risultato: il gradimento del pubblico. Ad una prima lettura tale sembrerebbe essere la funzione svolta dal 2° comma del nuovo art.55: viene qui finalmente inserita in Costituzione la parità di genere. È dunque questa la prima correzione alla Carta costituzionale che il governo Renzi ha scelto di mettere nero su bianco, un gesto lodevole, da apprezzare. Salvo poi accorgersi che una simile disposizione suscita qualche profilo d’incostituzionalità, dato che l’art. 3 della nostra Carta (ricordiamo che gli artt. da 1 a 12 sono i principi fondamentali su cui si regge il nostro ordinamento) si richiama alla parità di tutti i cittadini, senza distinzione di religione, razza, sesso ecc. L’eguaglianza tra donne e uomini (in qualsiasi ambito) dovrebbe trarre la propria origine da qui, è da questo articolo che dovrebbero scaturire misure sociali ed educative per il raggiungimento della parità di genere, non dalla costituzionalizzazione di un meccanismo ormai antico. Il termine “equilibrio” cozza inoltre fragorosamente con l’art.49 della nostra carta, secondo il quale «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Dunque dov’è l’utilità legislativa di una ripetizione sbiadita di ciò che è già affermato da decenni in Costituzione? Non sarebbe giunta l’ora di convertire l’art.3 in concrete misure socio-culturali che offrano un vero sostegno all’eguaglianza tra donne e uomini, anziché rifarsi a questi “cerotti costituzionali”?  Andando ad analizzare i commi successivi dell’art.55, verrebbe da pensare che questo incipit sia semplicemente uno specchietto per le allodole.

 

Il nuovo art. 55 è quello che introduce il cosiddetto bicameralismo differenziato: le funzioni legislative, di controllo sul governo attraverso lo strumento della fiducia e d’indirizzo politico passano per la maggior parte dei casi in capo alla Camera dei Deputati. Attualmente le leggi devono passare invece da una Camera all’altra finché queste non siano concordi sul testo (cosiddetto sistema delle “navette”). E il Senato? Da qui al referendum sentirete centinaia di volte la moina “abolizione del Senato”: non è esatto. Il Senato c’era prima e ci sarà anche in futuro. Sì ma cosa fa? Avete letto cosa c’è scritto al terzo comma? Sì avete letto proprio bene, “ciascun membro della Camera dei Deputati rappresenta la nazione”. E il Senato cosa rappresenta? Non la nazione, secondo la riforma, dato che nessun padre ricostituente ha scritto alcunché in proposito.
Il Senato si occuperà di rappresentare gli enti territoriali. Ma arriviamo al fulcro di questo nuovo art.55: non ne sentirete parlare molto spesso, ma ciò che più rileva osservare qui è il nuovo rapporto Senato-Unione Europea. Da qualche anno a questa parte chi fa le leggi in Italia è l’Europa: attraverso regolamenti, direttive e altri strumenti legislativi, il diritto europeo è ciò che oggi regola le nostre vite sotto mille sfaccettature. Spesso ordinamento comunitario e ordinamento italiano sono in disaccordo e ad oggi chi si occupa di armonizzare questo contrasto è il governo, che annualmente recepisce i provvedimenti europei tramite delega legislativa del Parlamento. Il dettato costituzionale come da riforma vedrebbe invece partecipare «alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea» il nuovo Senato (assieme al governo). Un organo che, riallacciandoci al nuovo art. 57, non sarà eletto direttamente dal popolo, bensì dai consiglieri delle Regioni: i suoi componenti saranno 100 (attualmente sono 315), di cui 95 eletti tra questi ultimi e sindaci, mentre 5 saranno scelti dal Presidente della Repubblica con gli stessi criteri esistenti oggi.

 

Si delinea una situazione paradossale per cui potenzialmente un domani le normative europee, ovvero ciò che oggi più conta, saranno trasposte nel nostro ordinamento in “partecipazione” con il governo da 95 soggetti non eletti direttamente da nessuno. In mezzo a quei 95 potrebbero dunque celarsi fior di Fiorito (il Batman della Regione Lazio per chi ha la memoria corta).

Qualcuno potrebbe chiedersi: «E quindi? Sono io stesso che eleggo consiglieri regionali e sindaci! Dov’è il problema?». Il cittadino verrà chiamato alle urne per eleggere consiglieri regionali e sindaci, non certo per esprimersi in merito alla nomina di 95 senatori! Questi non godranno più dell’immunità da senatori, ma continueranno a trarre giovamento da quella per consiglieri regionali spettante di diritto a questi come da art. 122 cost. Proprio in virtù di questo viene profilandosi un ulteriore problema all’orizzonte: sarà così semplice scindere le funzioni da sindaco e quelle da senatore per decidere quando farla valere o meno? C’è il rischio che qualcuno possa rigirarsi la frittata a seconda della convenienza.

Se la riforma costituzionale passa, si consentirà la penetrazione del diritto UE nel nostro ordinamento attraverso un organo, il Senato, non eletto da alcun cittadino! Ne deriva dunque un vulnus democratico, un gravissimo deficit di rappresentatività che verrebbe a profilarsi nel nostro Paese. Un trauma che va ben oltre la destra e la sinistra.

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@federicolo93

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