Con la manovra finanziaria dell’agosto 2011 furono introdotti i cd. “contratti di prossimità”.

Più specificatamente i contratti in argomento sono disciplinati dall’articolo 8 della legge 148/2011 e sono finalizzati alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti nonché all’avvio di nuove attività.

Con essi è prevista la possibilità di derogare a disposizioni di legge o regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per determinate materie. Le intese possono riguardare, tra l’altro, le mansioni del lavoratore, la classificazione e l‘inquadramento del personale, i contratti a termine e quelli ad orario ridotto, la disciplina dell’orario di lavoro, le modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro.

La Regione Toscana, ritenendosi lesa nella propria potestà legislativa, è ricorsa per il riconoscimento dell’incostituzionalità di parte dell’art. 8 della legge in questione dinnanzi la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 221/2012, ha escluso che la disciplina contenuta nell’articolo 8 della legge 148 2011 fosse  lesiva delle prerogative legislative delle Regioni.

La Consulta ha rigettato la censura di cui sopra evidenziando innanzitutto che i contratti di prossimità non hanno un ambito di intervento indefinito ma possono disciplinare le sole materie elencate dall’articolo 8.

Operata questa premessa la Corte Costituzionale ha escluso che i contratti di prossimità vadano ad intaccare le competenze legislative concorrenti o esclusive delle Regioni, in quanto – anche quando sono stipulati per la finalità di incremento dell’occupazione – non hanno competenza a definire misure di politica attiva del lavoro, ma possono modificare solo le regole (legali o collettive) del rapporto individuale di lavoro. Rilevato poi che la disciplina del rapporto individuale di lavoro è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato, la Corte esclude qualsiasi possibile lesione delle prerogative regionali.

Sennonché possiamo osservare che i contratti di prossimità presentano comunque aspetti “problematici” in quanto, a prescindere dalla compatibilità costituzionale dell’articolo 8, i contratti in argomento possono si derogare la legge e i contratti collettivi, ma non possono certo modificare le regole che derivando dai principi comunitari e costituzionali.

Ebbene, quasi tutte le regole del lavoro costituiscono attuazione di principi comunitari (le norme sull’orario di lavoro, sul contratto a termine, sulla somministrazione, sul trasferimento di azienda, ecc.) e costituzionali, e quindi  non è certo semplice redigere accordi che rispettino integralmente questi “limiti”.