L’obbligo di diligenza per il datore di lavoro sulle attrezzature
La Suprema Corte con la sentenza n. 26360/14 è giunta alla seguente conclusione in merito alla responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure di sicurezza: sussiste quando può farsi derivare dall’articolo 2087 del codice civile, anche se non è riferibile a norme specifiche.
La questione de quo trae origine dalla richiesta di risarcimento di un lavoratore dopo un incidente stradale verificatosi a bordo del mezzo blindato di proprietà della società datrice di lavoro. Il veicolo in questione usciva fuori strada con la conseguente distruzione del veicolo e gravissimi danni fisici per la predetta guardia giurata.
La Corte d’appello adita si era discostata dalla valutazione di merito fatte dal Tribunale di prime cure, in punto di qualificazione giuridica della domanda nell’ambito dell’articolo 2054, comma 4 del codice civile, ritenendo che il titolo della pretesa risarcitoria dovesse essere individuato nell’inadempimento del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile, tra cui anche quello della consegna degli strumenti di lavoro conformi agli standard di sicurezza previsti dalla legge.
Dalla perizia della CTU emergeva chiaramente che l’incidente risultava essere la diretta conseguenza della rottura del braccetto si supporto delle sospensioni e della ruota sinistra per effetto di microfratture provocate dall’uso intenso del predetto furgone. Emergeva inoltre che la società aveva disatteso i ripetuti avvertimenti e comunicazioni da parte dei conducenti e riguardanti il malfunzionamento dei mezzi a loro affidati.
La sentenza, in riforma a quella di primo grado, emessa dalla Corte di Appello competente è stata confermata dalla Cassazione con la citata sentenza, precisando, circa l’articolo 2087, che con esso il legislatore impone all’imprenditore l’obbligo di adottare tutte quelle misure idonee a tutelare l’integrità fisica dei propri dipendenti.
La sentenza ha posto in rilievo il difetto di diligenza del datore di lavoro nella predisposizione di una adeguata manutenzione del veicolo blindato, anche in virtù delle numerose segnalazioni preventive avanzate dai dipendenti in ordine all’efficienza del veicolo, nonché sull’insufficienza dei controlli, in specie, l’inadeguata scelta dell’officina cui appoggiare i mezzi blindati, poiché non fornita di strumentazione atta a rilevare l’esistenza di microfratture.