La causale dei contratti a tempo determinato
Il riferimento ala causale relativa alle “punte di intensa attività non fronteggiabili con il ricorso al normale organico” consente il ricorso alla somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del Dlgs 276/2003, costituendo valido requisito formale del contratto di somministrazione.
L’articolo 20, comma 4 del Dlgs 276/2003, prescrive i presupposti giustificativi oggettivi tra cui rientra la causale sopra indicata. A ciò consegue che l’enunciazione delle stesse non deve essere necessariamente dettagliata ed approfondita. In tal senso ha statuito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21001/14.
I giudici di legittimità hanno ribadito che l’onere della prova della effettiva esistenza di tali ragioni in caso di contestazione, fermo restando la validità di questa causale, grava sull’utilizzatore. Ha così confermato la decisione dei Giudici di secondo grado, i quali condannavano la società utilizzatrice al ripristino del rapporto di lavoro con il lavoratore somministrato, sulla base della constatazione che la società non aveva fornito la prova del collegamento delle commesse alla specifica utilizzazione del lavoratore.
Tuttavia, la Suprema Corte, ha accolto il ricorso proposto dal datore di lavoro, nella parte in cui lo stesso deduceva l’errata determinazione del risarcimento del danno spettante al lavoratore, confermando l’orientamento di legittimità che sostiene l’ampiezza della formula utilizzata dalla norma , specificando, nel contempo, come ai fini della determinazione rilevi esclusivamente la natura a tempo determinato del rapporto di lavoro e la sussistenza di un momento di conversione.
Pertanto anche nel caso in cui venga disposta una conversione del rapporto di lavoro ai fini del ristoro dell’intero pregiudizio, il Giudice sarà tenuto a condannare il datore nei limiti della indennità onnicomprensiva introdotta dal collegato lavoro.