Le regole per le nuove assunzioni in relazione all’apprendistato
A distanza di due anni dall’entrata in vigore della riforma Fornero, il cd. decreto Poletti è nuovamente intervento sull’apprendistato
Secondo la nuova disposizione legislativa, non sussiste alcun onere di stabilizzazione degli apprendisti per le aziende che occupano fino a 49 dipendenti.
La legge Fornero prevedeva, quale condizione per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato, l’obbligo di mantenere in servizio il 50% dei lavoratori assunti con lo stesso contratto nell’ultimo triennio. Percentuale abbattuta al 30% fino al 18 luglio 2015. Su tale punto, il Ministero del Lavoro con due circolari, nello specifico la n. 18/2012 e la n. 5/2013, precisava che la disposizione sulla conferma in servizio degli apprendisti andava coordinata con la previsione dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011, secondo cui i contratti collettivi nazionali possono fissare limiti di stabilizzazione.
In sostanza, i datori con almeno 10 dipendenti erano tenuti a rispettare la clausola legale (che superava anche quella eventualmente introdotta dal Ccnl), quelli con meno di 10 dipendenti dovevano riferirsi alle eventuali clausole fissate dai contratti nazionali.
La nuova clausola modificata con il d.l. n. 34/2014 ha in parte riscritto il comma 3-bis, dell’art. 2, del D.Lgs. n. 167/2011, ha abbassato al 20% nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, la percentuale di apprendisti da stabilizzare per poterne assumere di nuovi. La norma lascia comunque ai Ccnl la possibilità di individuare limiti diversi.
Per il conteggio dei dipendenti, restano escluse dal computo, ai fini della stabilizzazione, le cessazioni avvenute durante il periodo di prova, le dimissioni o i licenziamenti per giusta causa.
La nuova disciplina si applicano ai rapporti costituiti dal 20 maggio in poi. Sono salvi gli effetti prodotti dal d.l. n. 34/2014 fra la data della sua entrata in vigore (21 marzo 2014) e il 19 maggio 2014. Quindi, per le assunzioni di apprendisti effettuate in questo periodo, di fatto, le clausole di stabilizzazione non valgono.