Sicurezza sul lavoro: obbligo degli RLS
La Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza sul lavoro ha fatto chiarezza in merito all’art. 3, comma 2 del Dpr 177/2011, nella parte in cui obbliga il datore di lavoro committente a individuare un proprio rappresentante in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
“La presenza del rappresentante del committente negli ambienti di lavoro sospetti di inquinamento o confinati non deve essere costante”.
Secondo la Commissione, il legislatore ha voluto assicurare che tutti coloro che accedono in ambienti sospetti di inquinamento o confinati siano puntualmente e dettagliatamente informati.
Dunque, il committente avrà l’obbligo di individuare le modalità operative più corrette per svolgere in sicurezza tali compiti, specificando, altresì, quando è necessaria la presenza del proprio rappresentante sul luogo di lavoro.
Nell’ipotesi in cui le aziende occupino più di 15 dipendenti, la Commissione, con l’interpello 16, ha precisato che, secondo le previsioni del D.lgs. 81/2008, le modalità di elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), dovranno essere oggetto di regolamentazione dalla contrattazione collettiva di riferimento per l’azienda. Nel caso in cui il CCNL non sia stato oggetto di rinnovo, allora le Rsl opereranno in regime di ultrattività.
La Commissione precisa, altresì, che nel nuovo accordo sindacale di settore potranno essere create delle Rls di gruppo. Tali rappresentanze potranno essere considerate come figura che assolve a tutte le funzioni di Rls per tutte le aziende che fanno parte dello stesso gruppo, riservata, però, alle sole parti aderenti al contratto collettivo di riferimento.
In ordine alle visite mediche, la Commissione con l’interpello 18, ha statuito che queste ultime debbano essere effettuate tenendo conto degli orari e delle reperibilità dei lavoratori. Nel caso in cui tal e regola non sia rispettata il lavoratore dovrà essere considerato in servizio.