Inquadramento mansioni superiori: il CCNL è la linea guida

L’inquadramento di un lavoratore subordinato operato dal giudice, deve accertare in concreto le attività lavorative svolte; individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria; raffrontare il risultato della prima indagine e i resti della normativa contrattuale individuati nella seconda.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza 20949/14, rigettando il ricorso  proposto.

Il caso riguardava un lavoratore il quale chiedeva l’accertamento della categoria (superiore) di dirigente e le relative differenze retributive.

Gli ermellini hanno ritenuto corretta la decisione dei Giudici di Appello, i quali avevano riformato la sentenza di primo grado, rilevando come la responsabilità del coordinamento e della gestione di settori fondamentali dell’impresa anche con mansioni superiori, non sia, di per sé considerata, indizio dirimente per accertare  l’inquadramento nella categoria superiore.

Per una legittima attribuzione della categoria dirigenziale il ricorrente deve, perlomeno, provare l’avvenuto riconoscimento di una vasta area di libertà ed autonomia tale da fargli assumere decisioni che influenzano l’andamento dell’attività aziendale, rispondendo solo ed esclusivamente alle direttive generali dell’imprenditore.

Viceversa, nel caso di specie, il ricorrente avrebbe sempre operato seguendo le direttive costantemente impartite dall’amministratore unico, che, in sostanza, servivano ad indirizzare l’attività aziendale senza margine di autonomia per il ricorrente.

Secondo la Suprema Corte, è unicamente “il raffronto tra l’attività svolta in concreto dal dipendente e i criteri distintivi in tema di mansione e qualifiche previsti dalla con trattazione collettiva” a caratterizzare la cd autonomia del dirigente, e, solo ove tale raffronto sia immune da vizi logico-giuridici e sorretto da logica e adeguata motivazione data dai Giudici di prime cure, l’accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente è insindacabile in sede di legittimità.