Decreto crescita: Incentivi per le nuove assunzioni
I datori di lavoro in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2135 del codice civile e che assumono giovani lavoratori agricoli, con assunzioni effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 con contratto a tempo indeterminato o determinato di minimo 3 anni, potranno beneficiare di un incentivo consistente in una con sgravio di 1/3 della retribuzione lorda.
Questo è quanto stabilito nell’articolo 5 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 24/6/2014 n. 144), cd decreto crescita e agricoltura.
Le persone da assumere devono avere un’età compresa fra i 18 e i 35 anni ed, inoltre, al momento dell’assunzione i lavoratori devono essere privi sia di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi che di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
In ipotesi di assunzione con contratto a tempo determinato (minimo 3 anni) è richiesta la forma scritta nonchè un minimo di 102 giornate lavorate all’anno.
L’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente l’assunzione. Ai fini del calcolo si evidenzia che i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L’incentivo, previsto in favore del datore di lavoro che abbia assunto rispettando le prescrizioni appena descritte e che, lo ricordiamo corrisponde ad 1/3 della retribuzione mensile spettante al lavoratore, per un periodo complessivo di 18 mesi è riconosciuto mediante compensazione dei contributi, secondo le seguenti modalità: a) assunzioni a tempo determinato, sei mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione, sei a decorrere dal completamento del secondo anno, sei dal completamento del terzo; b) assunzioni a tempo indeterminato, diciotto mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione.
Spetterà adesso all’Inps disciplinare le modalità attuative della norma e rendere disponibili le procedure informatiche per la richiesta e la fruizione dell’incentivo, stabilendo altresì la data a decorre dalla quale sarà possibile presentare le domande.