I permessi giornalieri nel caso di una madre casalinga
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 10 settembre 2014, ha avuto modo di esprimersi circa i riposi giornalieri spettanti ai dipendenti pubblici la cui moglie è casalinga.
La norma che il Consiglio di Stato ha applicato, per la risoluzione del caso posto al suo esame, è l’art. 40 del D. lgs. 151/01, il quale prevede riposi giornalieri per il padre, con decorrenza dal giorno successivo al compimento del terzo mese di vita del figlio, ove la madre avesse rinunziato, operando comunque una distinzione tra la madre casalinga e la madre dipendente.
Secondo il Consiglio di Stato, anche in attuazione dell’art. 31 della Costituzione, bisogna dare sostegno alla famiglia ed alla maternità, e dunque pare opportuno garantire al padre il beneficio dei permessi anche nell’ipotesi in cui la madre non abbia diritto ai permessi perché casalinga.
Così facendo il Consiglio di Stato ha assimilato la lavoratrice casalinga alla lavoratrice dipendente (in tal senso anche Consiglio di Stato n. 4293/08), in continuità con la risarcibilità del danno da perdita di capacità di lavoro (Cassazione 20324/05).
Difatti, il D. lgs. In argomento precisa che il beneficio dei permessi spetta al padre “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”, stilando altresì una lista di ipotesi in cui non si configura un rapporto di lavoro dipendente, prevedendo il caso di una madre che non svolga alcuna attività lavorativa o comunque svolga un’attività non retribuita da terzi, come nel caso dell’attività della casalinga.
Dunque, l’orientamento del Consiglio di Stato si uniforma al principio della paritetica partecipazione di entrambi i genitori alla cura dei figli. Inoltre il fondamento dell’istituto dei permessi giornalieri si basa si anche sulla difficoltà che la madre casalinga può incontrare in particolar modo nel primo anno di vita del figlio, tanto anche in virtù degli “impegni casalinghe” che non le potrebbero permettere di accudire la prole nel miglio modo possibile.
Infine, secondo il Consiglio di Stato, sarebbe del tutto errata l’interpretazione resa dal Ministero in merito all’oggettiva impossibilità per la lavoratrice casalinga di conciliare delicate e impegnative attività di cura del figlio con le mansioni del lavoro domestico.
Inoltre, i riposi giornalieri, una volta venuto meno il collegamento con le esigenze del neonato, hanno la funzione di soddisfare i bisogni affettivi e relazionali per un armonico e sereno sviluppo al quale devono partecipare ambo i genitori e non solo quelli che operi in lavoro casalingo.