Prorogate sino al 2017 le agevolazioni per il personale di volo
L’art. 28 del cd Decreto sblocca Italia prevedeva misure agevolative valevoli sin dall’inizio di quest’anno e che dovevano concludersi a dicembre 2014, poi prorogate sino al triennio 2015-2017, relativamente all’esenzione contributiva prevista per le indennità di volo, senza però subire alcun danno ai fini pensionistici.
Il Codice della navigazione prescrive che al personale di volo, nonché a quello che presta temporaneamente servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, spetta anche una speciale indennità nella misura stabilita dal CCNL di riferimento.
Ai fini dell’assoggettamento contributivo, sino al 31 dicembre 2013, sono state applicate le disposizioni contenute nell’art. 51, comma 6, del Dpr 917/86 (Tuir) e dunque esenzione al 50 %. Viceversa, per il 2014, l’art. 13 del Dl 145/13 (L. 9/14) ha introdotto per la prima volta l’esenzione al 100%.
Dunque anche per gli anni 2015, 2016 e 2017, l’indennità di volo continuerà a ricevere un trattamento differenziato. Dal punto di vista fiscale si applicherà l’esenzione pari al 50%, mentre dal punto di vista previdenziale non sarà dovuto alcun contributo.
Inoltre, giova rilevare, che tale esenzione va applicata alle sole indennità di volo e non anche alle indennità di navigazione del settore marittimo.
Come precisato dall’INPS, l’esenzione totale non fa venire meno il rispetto del minimale che, quindi, le aziende dovranno continuare a rispettare.
Nella sua applicazione pratica, l’esenzione al 100% rischiava di penalizzare i lavoratori che sarebbero rimasti privi di copertura. Pertanto, con il D.l. 145/13 prima e con la nuova norma si prevede che debba essere effettuato un accredito figurativo calcolato in base al 50% dell’indennità di volo corrisposta, tanto al fine di realizzare un incremento del fondo individuale in misura pari ai contributi (figurativi) calcolati sulla metà della dell’indennità.