La pensione anticipata
Con provvedimento del 15 luglio 2014, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Perugia, reso in un procedimento d’urgenza, ha disapplicato, in via provvisoria, il d.l. 1° giugno 2012, nella parte in cui, prevede che i “lavoratori cessati” di cui all’art. 6 co. 2 ter d.l. n. 216/11 entro la data del 31 dicembre 2011 possano accedere ai benefici di cui all’art. 24, co. 14, d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011, qualora non siano stati successivamente rioccupati in qualsiasi attività lavorativa.
La vicenda riguardava un lavoratore che aveva chiesto al Tribunale, previa disapplicazione dell’atto di diniego, di accertare il proprio diritto, al trattamento di pensione anticipata
L’oramai ex lavoratore aveva già maturato un’anzianità contributiva di 35 anni e 5 mesi, affiancata da anzianità anagrafica di 59 anni, raggiungendo alla data del 31 luglio 2012 la cd. quota 96 (36 anni di contributi e 60 anni di età).
Il diritto di accesso al trattamento rivendicato gli era stato negato sull’erroneo presupposto del difetto di un ulteriore requisito, nello specifico la non rioccupazione alla data del 31 dicembre 2011, eccezione, quest’ultima sollevata dall’INPS, ritualmente costituitasi.
Il Giudice, investito della questione, dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva, e più precisamente della Direzione Territoriale de lavoro, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, accoglieva la domanda cautelare evidenziando che: “Il ricorrente pone a fondamento del diritto vantato l’art. 24 co. 14 d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011 come modificato dall’art. 6, co. 2 ter d.l. n. 216/2011 conv. in legge n. 14/2012 che, con riferimento ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico per cui è causa, consente l’applicazione della normativa previgente a determinate categorie di lavoratori che abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011.
Inoltre l’art. 24, co. 15 d.l. n. 201/2011 cit. prevede che: “Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del co. 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al co. 14 nel limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro per l’anno 2013, 635 milioni di euro per l’anno 2014, 1.040 milioni di euro per l’anno 2015, 1.220 milioni di euro per l’anno 2016, 1.030 milioni di euro per l’anno 2017, 610 milioni di euro per l’anno 2018 e 300 milioni di euro per l’anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo di esonero di cui alla lett. e) del co. 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al co. 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al co. 14. Nell’ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al co. 14 del presente articolo e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall’art. 12, co. 5 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto art. 12, co. 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al co. 12 del presente articolo”.
Nel quadro normativo vigente è agevole desumere che mentre le norme di fonte primaria prevedono quali elementi necessari per il diritto all’accesso al mutamento pensionistico il requisito anagrafico e contributivo, nonché la cessazione del rapporto di lavoro, soltanto l’art. 2 del d.m. 1° giugno 2014 aggiunge al requisito della risoluzione del rapporto di lavoro la locuzione “senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa”.
A tanto aggiungasi che anche la lettura sistematica e teleologica della disciplina di riferimento rende preferibile l’opzione ermeneutica, compiutamente evidenziata dal Giudicante.
Difatti, il Giudice, nella vicenda da esso esaminata, afferma e riconosce il possesso dei requisiti contributivi ed anagrafici richiesti dalla disciplina richiamata, in merito alla posizione del lavoratore in esame ed, accogliendo la domanda avanzata dall’ex lavoratore, ordina all’ Inps di erogare immediatamente al ricorrente il trattamento di pensione anticipata.