Con la Sentenza dello scorso 8 maggio, la Corte d’Appello di Potenza, statuiva circa l’onere a carico del lavoratore di dimostrare il credito, preteso a titolo di ferie non godute e festività, nonché il danno di cui chiede il ristoro ed il nesso causale tra danno lamentato ed inadempimento.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte l’indennità sostitutiva delle ferie non fruite avrebbe natura mista, e dunque sia carattere risarcitorio ma anche retributivo,

In primo luogo va precisato che il diritto alle ferie nel nostro ordinamento gode di una tutela rigorosa, anche in considerazione dell’art. 36 Cost., comma 3, il quale prevede testualmente che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Il riposo feriale riveste una più accentuata dimensione personalistica ed esistenziale in quanto rivolto sia al recupero delle energie psicofisiche, ma anche a consentire alla persona di poter coltivare interessi morali e materiali, fruendo di un periodo tempo libero retribuito.
Si evidenzia che la determinazione del periodo feriale spetta unicamente all’imprenditore, viceversa, al lavoratore compete, soltanto, la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale.
Infine si rileva che qualora il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell’anno non può desumersi alcuna rinuncia con conseguente obbligo per il datore di lavoro di dover corrispondere la relativa indennità, ritenuta c.d. mista (Cass. 9 luglio 2012, n. 11462), che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, riveste per un vero carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene costituito dal riposo con recupero delle energie psicofisiche, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva e rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato.

A tal più recente indirizzo (che conferma altro precedente espresso da Cass. 25 settembre 2004, n. 19303; id. 19 maggio 2003, n. 7836; 2 agosto 2000, n. 10173; 5 maggio 2000, n. 5624; 13 marzo 1997, n. 2231) si è allineata anche la più recente sentenza 20836/2013.
Dunque la Corte accoglieva il ricorso, precisando che è onere del lavoratore dimostrare il credito preteso, a titolo di ferie non godute e festività, nonché il danno di cui chiede il ristoro ed il nesso causale tra danno lamentato ed inadempimento allegato, mentre grava sulla parte datoriale, provare di aver correttamente eseguito la prestazione o, in alternativa, che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile.

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