Licenziamento per assenze tattiche
Gli Ermellini, con la sentenza n. 18678 dello scorso 4 settembre 2014, hanno dichiarato legittimo il licenziamento di un lavoratore “assenteista”, nonostante il periodo di malattia non superasse quello di comporto.
E’ stato possibile comminare il licenziamento, all’ormai ex lavoratore, poiché quest’ultimo, con le sue malattie “agganciate” principalmente ai giorni di riposo, forniva “una prestazione lavorativa non sufficiente e proficuamente utilizzabile dall’azienda”.
Il caso di specie riguardava un lavoratore licenziato, per giustificato motivo soggettivo, a causa delle ripetute assenze spesso in prossimità di periodi di ferie o di riposo.
L’azienda lamentava l’insufficienza della prestazione lavorativa resa dal lavoratore, in termini di efficienza e di raggiungimento degli obiettivi aziendali, nonché il fatto che la predetta prestazione risultava pregiudizievole per la stessa organizzazione d’impresa.
Sia il Giudice del lavoro che la Corte d’Appello ritenevano legittimo il licenziamento. Il lavoratore, dunque, decideva di ricorreva in Cassazione.
Gli Ermellini ribadiscono come, secondo costante giurisprudenza in tema di assenze per malattia, il recesso del datore di lavoro deve avvenire secondo quanto disposto dall’art. 2110 c.c..
Nel caso di specie, precisa la Suprema Corte, tale principio non può applicarsi e ciò a causa delle modalità con cui si verificavano le assenze per malattia che davano luogo ad una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile per la società, rivelandosi la stessa inadeguata sotto il profilo produttivo e pregiudizievole per l’organizzazione aziendale, tale da giustificare il licenziamento.
La Cassazione, ribadisce il concetto di diritto secondo il quale”in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice – che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. – il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi e indiziari, l’effettività delle ragioni che giustificano l’operazione di riassetto”.Dunque, le assenze per malattia, non vengono prese in rilievo di per sè ma, per il fatto che incidevano negativamente sulla produzione aziendale. Come infatti risultava dall’istruttoria, la malattia del lavoratore si verificava allorchè il lavoratore doveva effettuare il turno di notte e/o di fine settimana causando oggettive difficoltà nella sostituzione oltre che, il malessere generale dei colleghi.