Fruttivendoli e cassazione
Esporre cassette di ortaggi davanti al marciapiede, esponendo gli stessi ad agenti inquinanti può comportare una condanna penale.
Con sentenza numero 6108/14, pubblicata il 10 febbraio la terza sezione penale della Cassazione, ha affermato che tale condotta configura la violazione dell’obbligo di assicurare l’idonea conservazione degli alimenti. Non è, infatti, necessario che gli alimenti siano in cattivo stato di conservazione, laddove a integrare la contravvenzione risulta sufficiente l’esposizione dei prodotti agli agenti inquinanti dell’aria, a partire dai gas di scarico dei veicoli in transito.
Nello specifico la Corte ha giudicato il caso di ortolano del Napoletano condannato all’ammenda di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/62 per aver esposto alla vendita tre cassette di verdura praticamente in strada, al di fuori dei locali commerciali.
Secondo la Suprema Corte, per integrare la contravvenzione contestata al commerciante non serve che si produca un danno alla salute: l’interesse protetto dalla norma è costituito dal rispetto dell’«ordine alimentare», ossia, la necessità che gli alimenti giungano ai consumatori con le garanzie igieniche necessarie per natura; ben può configurarsi l’ammenda, allora, se le modalità di conservazione creano un pericolo di danno o deterioramento delle sostanze, ciò che si configura anche quando le condizioni igieniche si rivelano precarie.
Quindi, per dichiarare la responsabilità penale del fruttivendolo, risulta sufficiente l’accertamento diretto operato da parte della polizia giudiziaria: l’imputato stesso, peraltro, ammette che le cassette erano esposte sul marciapiede antistante l’esercizio commerciale confermando la situazione di fatto rilevata dagli agenti che ha fatto scattare la sua incriminazione. Ma allora tutti i venditori di alimenti nei mercati rionali che fine faranno?