La dislessia non è causa di bocciatura
Con la sentenza 612/13, il Tar del Molise boccia la scuola che aveva respinto uno studente dislessico.
Per il Tar il giudizio di non ammissione alla classe successiva va annullato perche l’istituto non aveva predisposto un piano didattico adatto alla problematica del ragazzo.
Nello specifico la corte molisana ha accolto il ricorso di una famiglia ribadendo che la dislessia si annovera tra i disturbi specifici di apprendimento previsti dalla legge 170/10. Di conseguenza l’invalidità del provvedimento di non ammissione alla classe successiva, va a inficiare, annullandoli, i debiti formativi del giovane.
Per i magistrati amministrativi, l’istituto, avrebbe dovuto rivolgendosi al competente Servizio pubblico socio-sanitario e attuare le procedure per consentire allo studente di svolgere la sua attività didattica alla stregua dei suoi compagni.