Ganasce fiscali e fermo amministrativo
La Commisione Tributaria Regionale di Genova con il verdetto 130/13 ha stabilito che l’atto non adeguatamente motivato del fermo amministrativo del veicolo deve considerarsi nullo perché configura un’applicazione «indiscriminata».
Per la Corte regionale il fermo amministrativo iscritto dal concessionario della riscossione sul veicolo del contribuente risulta illegittimo se tale misura è sproporzionata rispetto al debito erariale: l’applicazione in materia indiscriminata della ganasce fiscali potrebbe configurare un eccesso di potere da parte del concessionario della riscossione. In particolare, se il provvedimento cautelare non è adeguatamente motivato e sussiste una sproporzione tra misura adottata credito tributario. Gli strumenti concessi al concessionario devono essere adottati nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo e dello Statuto del contribuente (legge 212/00) e perciò devono essere motivati.
Dunque, va annullato il fermo amministrativo e compensate le spese.