Multe: nessun obbligo di comunicazione dati del conducente
Non vi è l’obbligo di comunicare, all’autorità, i dati del conducente laddove si è impugnato il verbale.
Con la sentenza 703/13 il giudice di pace di Parma, magistrato onorario Germana Cesaretti , ciò vale se il trasgressore ha impugnato di fronte al giudice di pace competente il verbale presupposto dacui scaturisce l’obbligo informativo stabilito articolo 126 bis Cds. Nel caso specifico è stato accolto il ricorso di una società cui era stata notificato un verbale che presupponeva anche l’obbligo di comunicare i datidell’effettivo trasgressore, nonostante l’azienda avesse già proposto opposizione davanti a un altro ufficio del giudice di pace,competente per territorio, che, peraltro, nelle more annullava anche ilverbale riferito alla sanzione principale.
Per il giudice di pace di Parma , la causa relativa all’impugnazione della multa ha natura pregiudiziale rispetto alla causa per la mancata comunicazione delle generalità di chi era alla guida. Conseguentemente non si può assolvere all’obbligo fino a quando il primo giudizio non risulta definito.
Per il giudice, il proprietario non è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione.