Revisione della patente solo se la decurtazione dei punti è comunicata

patenteCon sentenza 4468/13, il magistrato onorario avv. Eleonora Dell’Anna ha accolto il ricorso proposto da un automobilista, attraverso i suoi legali, per l’annullamento del provvedimento con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre – aveva disposto la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica, in conseguenza dell’esaurimento dei 20 punti previsti dalla legge.

Il Giudice ha ravvisato la violazione di legge, in relazione all’art. 126 bis del d.l.vo 1992 n. 285, in quanto la decurtazione del punteggio inerente alle diverse violazioni commesse non è mai stata comunicata dall’Anagrafe Nazionale all’abilitato alla guida.
Quindi il Giudice di Pace di Lecce,ha ritenuto che la comunicazione delle singole variazioni di punteggio sia rilevante anche ai fini della partecipazione ai corsi che consentono di recuperare i punti decurtati conseguentemente alle violazioni commesse; corsi di aggiornamento che, secondo il dettame del comma 4 dell’art. 126 bis, possono essere frequentati solo finché il punteggio non sia esaurito e pertanto, secondo il Giudice, rappresentano la finalità ultima della normativa che è quella di riparare alla violazione commessa e allo stesso tempo alimentare il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del Codice della Strada.

Per cui è obbligatorio all‘Anagrafe nazionale degli abilitati comunicare agli interessati ogni variazione di punteggio dando la possibilità all’interessato di partecipare ai corsi di aggiornamento, per recuperare i punti decurtati, onde evitare la perdita integrale del punteggio che necessiterebbe la sottoposizione dell’interessato ad un nuovo esame di idoneità tecnica alla guida.
Si evince, in tal modo, il principio giurisprudenziale per cui in assenza di comunicazione delle decurtazioni di punteggio, il provvedimento di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica è da ritenersi illegittimo.

 

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