Avvocati: reato esercitare se non si è iscriti all’albo
Esercitare la professione legale, pur avendo conseguito l’abilitazione, senza essere iscritto all’albo configura il reato di esercizio abusivo della professione e di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale.
Questo è quanto deciso dalla quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 646/14.
Per la Suprema Corte ai fini del perfezionamento del reato non è necessaria la spendita del nome davanti a giudici o altri pubblici ufficiali: l’esercizio abusivo della professione si configura per il solo fatto che il professionista curi pratiche legali per clienti anche senza comparire in udienza come avvocato.
Quanto sopra interpretando la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte che ha statuito che: «La norma incriminatrice dell’articolo 348 c.p., che punisce chi abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, trova la propria ratio nella necessità di tutelare l’interesse generale, di pertinenza della pubblica amministrazione, a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge».
I giudici di Piazza Cavour rilevano che «l’esercizio abusivo della professione legale, ancorché riferito allo svolgimento dell’attività riservata al professionista iscritto nell’albo degli avvocati, non implica necessariamente la spendita al cospetto del giudice o di altro pubblico ufficiale della qualità indebitamente assunta, sicché il reato si perfeziona per il solo fatto che l’agente curi pratiche legali dei clienti o predisponga ricorsi anche senza comparire in udienza qualificandosi come avvocato; ne deriva che quando quest’ultima condotta si accompagna alla prima, viene leso anche il bene giuridico della fede pubblica tutelato dall’art. 495 Cp e si configura il concorso dei detti reati».