IL RICONOSCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO

Secondo quanto statuito recentemente dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 172/2014 il c.d. danno professionale va provato separatamente. La fattispecie giunta in Cassazione a seguito del ricorso presentato da una lavoratrice dipendente del Comune di Roma che, oltre al risarcimento del danno da mobbing, (riconosciutole nella misura di € 16.000,00), chiedeva anche il riconoscimento del danno professionale.

La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosceva provato il danno subito dalla dipendente a causa delle condotte mobbizzanti del datore di lavoro, concretizzatesi in provvedimenti disciplinari e trasferimenti dichiarati illegittimi; tuttavia, la Corte escludeva il danno alla professionalità, non ritenendolo provato nemmeno presuntivamente.

Un’attenta analisi della Sentenza in questione evidenzia alcuni aspetti di particolare interesse, come ad esempio il fatto che il danno alla professionalità non può essere considerato in re ipsa nel semplice demansionamento, essendo onere del dipendente provare tale danno dimostrando un ostacolo alla progressione di carriera. Il fatto che venga riconosciuto un danno biologico al dipendente non significa, dunque, che il dipendente in questione abbia subito anche un danno alla professionalità.
La Suprema Corte, riprendendo principi già espressi, quali quello secondo cui “la liquidazione del danno alla professionalità non può prescindere dalla prova da parte del lavoratore dell’esistenza del danno e del nesso causale tra lo stesso e il demansionamento” (Cass., Sentenza n. 20980/2009); e “il danno da demansionamento va sempre provato, dal momento che dall’inadempimento del datore di lavoro non deriva automaticamente l’esistenza di un pregiudizio per il lavoratore” (Cass. Sentenza n. 2624/2008), la Cassazione, nella Sentenza in esame, ha affermato che il riconoscimento del diritto del lavoratore non può prescindere da una specifica documentazione, nel ricorso introduttivo, sulla natura e sulle caratteristiche dell’eventuale trattamento di sfavore

Possono, dunque, risultare interessanti alcune riflessioni in merito. La prima riflessione riguarda l’onere della prova in contesti lavorativi differenti. La seconda relativa alla netta separazione tra la fattispecie del demansionamento e della forzata inattività a seguito di comportamenti “mobbizzanti”.
In merito alla prima potrebbe risultare più complesso dimostrare un reale pregiudizio subito dal lavoratore in contesti lavorativi dove gli inquadramenti professionali racchiudono molteplici e differenti attività e mansioni. In merito alla seconda, come recita la Cassazione Civile, nell’Ordinanza del 18 maggio 2012, n. 7963, esiste ormai un divario poco colmabile tra demansionamento e inattività forzata.
Nello specifico “il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente non solo viola l’art. 2103 cod. civ., ma è al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell’immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza; tale comportamento comporta una lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo e tale lesione produce automaticamente un danno (non economico, ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), suscettibile di valutazione e risarcimento anche in via equitativa” (Cass. 16 maggio 2006, n. 11430; Cass. 2 gennaio 2002, n. 10)”.

In definitiva, nel caso di specie, i comportamenti giudicati illegittimi ai danni della dipendente, non hanno provocato alcuna lesione alla carriera e alla professionalità della lavoratrice, la quale non può dimostrare di aver perso opportunità di lavoro né la compromissione del suo “valore nel mercato del lavoro” e dunque il mancato sviluppo delle capacità professionali così come l’eventuale ostacolo alla progressione di carriera devono essere provati separatamente.

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