Dequalificazione professionale: danno non patrimoniale

mobbingCon la sentenza 1012/13, il giudice del lavoro del tribunale di Milano, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico – conseguenza dell’ansia e della depressione – nonché morale, al lavoratore cui non siano stati consentiti gli aggiornamenti e affidati compiti marginali rispetto al bagaglio professionale acquisito con gli studi e l’esperienza, sulla base di un’assunta incompatibilità ambientale.

Per il tribunale di Milano il risarcimento dovuto per la dequalificazione dev’essere liquidato in relazione al 50 % dello stipendio lordo. Nella fattispecie il tribunale ha accolto il ricorso degli eredi di un medico oculista, assegnato alle dimissioni dei pazienti,quindi, privato della facoltà di operare e visitare nonché di ottenere aggiornamenti professionali.

Precedentemente, il dottore, era stato trasferito poiché l’azienda lamentava una imprecisata incompatibilità ambientale e poi,a seguito di un ricorso in via d’urgenza, risultato vittorioso, otteneva il ritorno in sede ma,con mansioni mortificanti. A fronte di tale scelta aziendale, il medico decideva di ricorrere contro l’Asl per ottenere il risarcimento del danno biologico, a causa di una sindrome ansioso-depressiva, e morale, dipendente dalla nuova situazione lavorativa, invocando la sussistenza di mobbing a suo carico. Indipendentemente dalla verifica della condotta mobbizzante da parte dei superiori, il giudice ha comunque accolto le sue doglianze, essendo stato comprovato il demansionamento che ha causato la frustrazione e le complicazioni dello stato di salute. Anche perché é lo stesso magistrato a rilevare che «non vi è dubbio di genere alcuno che la dequalificazione professionale è uno degli elementi che, senza vincolo di esclusività e tanto meno di esaustività, concorre a definire il concetto di “mobbing».

La decisione in questione si pone in accordo con il recente orientamento giurisprudenziale della Cassazione, che con la sentenza 25729/13, ha ritenuto risarcire un ispettore retrocesso a mero addetto alle vendite, con un importo pari al 50 % dello stipendio lordo.

 

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