LA STABILIZZAZIONE DEI CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE

La procedura di stabilizzazione dei contratti di associazione in partecipazione interessa solo gli associati che apportano esclusivamente attività lavorativa.

Lo ha precisato l’lnps con la circolare 167 del 5 dicembre che contiene le prime istruzioni operative per la presentazione della domanda. La domanda va trasmessa telematicamente, anche tramite un intermediario abilitato. La procedura è stata introdotta dall’articolo 7 bis del Dl n. 76/2013 con la finalità di promuovere l’occupazione, consentendo la stabilizzazione dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro in rapporti subordinati a tempo indeterminato.

La legge 92/2012, ai commi da 28 a 31 dell’articolo 1, ha disposto che il numero degli associati, impegnati in una medesima attività, non possa essere superiore a tre, con alcune deroghe o eccezioni (ad esempio, familiari e affini o le aziende con scopo mutualistico).
L’articolo 7-bis del Dl 76/2013, entrato in vigore il 23 agosto, prevede che i contratti di associazione in partecipazione con apporto lavorativo, che non rispondono ai requisiti imposti dalla legge Fornero, possono essere stabilizzati a condizione che nel periodo compreso fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013, le aziende, anche assistite dall’associazione di categoria, abbiano stipulato con le associazioni dei lavoratori più rappresentative contratti collettivi che prevedano l’assunzione degli associati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (possibile anche l’apprendistato); si rendono comunque applicabili i benefici previsti dalla vigente legislazione per le assunzioni a tempo indeterminato. Il limitato arco temporale concesso per la stipula del contratto collettivo non ha favorito il ricorso a questa opportunità, tant’è che in materia interviene, ora, il disegno di legge di stabilità per il 2014 che, nel testo licenziato dal Senato, prevede che le parole <> siano sostituite fa << tra il 1° giugno 2013 e il 31 marzo 2014>>.

Conseguentemente, anche il termine del 31 gennaio 2014 fissato per il deposito all’Inps dei contatti e degli atti di conciliazione slitterebbe al 31 luglio 2014. L’Inps ha precisato che sono ammessi alla stabilizzazione i datori di lavoro che avevano contratti di associazione in partecipazione in essere o cessati da non più di cinque anni alla data di entrata in vigore della legge 99/2013, e che l’adesione è consentita anche alle aziende destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali purché non definitivi, concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti.
L’associato che aderisce alla stabilizzazione è tenuto a sottoscrivere un atto di conciliazione a sanatoria di tutti i contenziosi eventualmente in atto, mentre l’associante-datore di lavoro deve versare, alla gestione separata Inps di un contributo straordinario integrativo pari al 5 % della quota di contribuzione a carico degli associati, per un periodo massimo di sei mesi.

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