L’INFORTUNIO IN ITINERE

Il percorso seguito dal lavoratore e la necessità effettiva del mezzo usato per andare al lavoro sono al centro delle valutazioni della giurisprudenza chiamata a definire di volta in volta i confini del1’infortunio in itinere.

Nella sentenza 6725 del 18 marzo 2013, la Cassazione ha risolto il caso di un lavoratore che, per necessità, usava il mezzo privato per andare al lavoro, in una sede distante circa due chilometri dall’abitazione. Secondo la tesi del dipendente, l’uso dell’autovettura era reso necessario dall’assenza di mezzi pubblici idonei che gli avrebbero consentito di raggiungere il posto di lavoro entro le sette. La Corte nega l’infortunio in itinere ritenendo che sussista il limite del rischio elettivo. In sostanza, l’operaio, scegliendo la propria auto, ha posto un comportamento arbitrario in contrasto con una situazione coerente con l’attività lavorativa. Infatti, contrariamente all’assunto del lavoratore, la zona era ben servita da mezzi pubblici o, comunque, la breve distanza poteva essere coperta anche a piedi.

Va nella stessa direzione l’ordinanza 7970 del 18 maggio 2013, che contesta l’uso della bicicletta, come mezzo necessitato per recarsi al lavoro, se la distanza tra l’abitazione e il posto di lavoro è servita da mezzi pubblici di trasporto, anche su rotaie, che viaggiano in corsie preferenziali. Secondo la Cassazione (sentenza 1458 del 22 gennaio 2013) anche la deviazione, non necessitata dal percorso che il dipendente dovrebbe seguire per raggiungere il luogo di lavoro può costituire rischio elettivo idoneo a escludere la copertura assicurativa in caso di infortunio. Infatti, precisa la sentenza, la variazione del percorso o l’uso di un’auto invece del servizio metropolitano va inquadrato nel rischio elettivo, nell’ambito del percorso che costituisce l’occasione di lavoro perché dovuta a libera scelta del lavoratore, che comporta la permanenza o meno della copertura assicurativa. Del percorso si occupa anche la sentenza n. 2642 del 22 febbraio 2013: un lavoratore si reca in un ambulatorio per una visita medica disposta dal datore di lavoro, poi invece di rientrare in azienda, si dirige verso la propria abitazione, usufruendo di ore di permesso a completamento del suo orario di lavoro, e ha un incidente stradale. La Cassazione, condividendo il ragionamento del giudice del merito, afferma che la scelta del lavoratore di dirigersi verso la sua abitazione, percorrendo strade del tutto diverse da quelle che dall’ ambulatorio l’avrebbero riportato in azienda, è la conseguenza di un decisione arbitraria, quella di fruire di ore di permesso da lui chieste, che interrompe il collegamento fra il suo viaggio verso l’abitazione e l’occasione di lavoro.
Sull’occasione di lavoro, la Cassazione, con la sentenza 11545/2012, ha sostenuto che anche le lesioni derivanti da uno scippo subito durante il percorso casa – lavoro sono indennizzabili.
Infatti, precisa l’estensore, sono risarcibili tutti gli eventi dannosi, anche imprevedibili e atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato, dal momento che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto, perche ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo.

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