LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI TIROCINANTI
E’ stata approvata in via definitiva nel corso del Consiglio Ue del 15 novembre, con l’astensione della Bulgaria, la nuova direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, che modifica la direttiva 2005/36 (recepita in Italia con il Decreto legislativo 206/2007) e il regolamento 1024/2012 sulla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno.
Essa è ispirata dalla necessità di rendere più rapidi e privi di ostacoli burocratici i riconoscimenti delle qualifiche acquisite in…
uno Stato membro per l’accesso alle professioni in un altro Paese Ue.
Per la prima volta, al fine di favorire l’occupazione giovanile, le regole sul riconoscimento sono state estese ai tirocini.
In pratica, coloro che svolgono un tirocinio qualificante per l’accesso a una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui conseguono il titolo di studio potranno chiedere il riconoscimento nel proprio Paese.
E questo anche quando il tirocinio è svolto in uno Stato terzo.
Si tratta di una novità importante destinata a favorire la circolazione dei laureati e a incidere fortemente sulle regole in materia di tirocinio disposte dagli organismi nazionali che regolano le diverse professioni. Al fine di facilitare la libera circolazione, il nuovo testo introduce la possibilità di un accesso parziale che consentirà a un professionista di ottenere il riconoscimento solo per una parte dell’attività per la quale è stato qualificato nel proprio Paese, evitando così, nel caso in cui la professione comprenda più attività nello Stato di destinazione, di sottostare a misure compensative.
Per le professioni già armonizzate, novità non solo nella verifica delle conoscenze che potranno essere espresse in crediti, ma anche al numero degli anni minimi di studio universitari previsti per i medici che passano da 6 a 5 (per un totale di almeno 5.500 ore) e per gli architetti che saranno tenuti a un corso di studi di 5 o di 4 anni seguiti da due di pratica professionale.
Proprio per medici è stata introdotta una norma ad hoc per l’Italia: gli Stati membri, infatti sono tenuti a riconoscere in modo automatico le specializzazioni per coloro che hanno iniziato la specializzazione dopo il 31 dicembre 1983 e prima del gennaio 1991, anche se non sono rispettati tutti i requisiti previsti dall’articolo 25 della nuova direttiva.