LA MOTIVAZIONE DEL TRASFERIMENTO

Con la sentenza avente numero 11927, emessa in data 16 maggio 2013, la Suprema Corte della Cassazione ha chiarito che un lavoratore può rifiutare una prestazione se il provvedimento di trasferimento in un’altra sede non è adeguatamente motivato.
Nello specifico un dipendente di una società postale aveva ottenuto una sentenza di reintegra nel luogo di lavoro e l’azienda invitava il lavoratore a riprendere servizio in una sede diversa da quella assegnata in origine.

Poiché il lavoratore non si era presentato la Società lo aveva licenziato per assenza ingiustificata.
Sia in primo grado, sia in appello, il dipendente in argomento aveva visto riconosciute le sue ragioni.
I giudici del merito affermano che l’assegnazione a una sede diversa configura un inadempimento contrattuale da parte della società, configurando un trasferimento illegittimo perché il datore non ne aveva dimostrato le ragioni.
Pertanto, conclude la pronuncia, il rifiuto della prestazione da parte del lavoratore deve ritenersi giustificato, mentre il conseguente recesso della società sì rivelava illegittimo. L’azienda, non condividendo il ragionamento, ricorre in Cassazione contestando sia la carenza di motivazione del provvedimento di trasferimento, sia il comportamento del lavoratore.

In sostanza, si legge nei ricorso, in caso di contestazione della legittimità di una richiesta di prestare servizio in un luogo diverso da quello contrattualmente previsto, il lavoratore può continuare a offrire l’esatta prestazione, restando a disposizione del datore di lavoro nell’unità produttiva di provenienza e che, soltanto in questo caso, si potrebbe ravvisare un inadempimento del datore di lavoro, con conseguente diritto alla conservazione del posto e alla retribuzione.
La Cassazione respinge il ricorso, affermando che, una volta accertata l’illegittimità del trasferimento, perché assunto in palese violazione delle regole di correttezza e buona fede, il lavoratore può non ottemperare all’ordine del datore.
Infatti, conclude la sentenza, questo comportamento trova giustificazione sia nell’inadempimento del datore (articolo 1460 del codice civile), sia nella nullità del provvedimento di trasferimento. Viceversa, se il trasferimento è giustificato, il rifiuto del dipendente può rappresentare giusta causa di licenziamento.

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