Dna obbligatorio per evitare una dichiarazione giudiziale di paternità.
Con la sentenza 24361 del 29 ottobre 2013, la suprema Corte ha ritenuto ingiustificato il rifiuto di un uomo di sottoporsi all’esame del Dna e, che, tale elemento indiziario, confortato dall’ammissione di avere avuto solo una “frequentazione amorosa” (anche se, a suo avviso, senza rapporti sessuali) con la madre, avvalora l’erroneità della linea difensiva e conferma la paternità. A nulla rileva la circostanza che il ricorrente affermi che la donna, all’epoca del concepimento, frequentasse anche “altri”.
La Corte ha precisato che «ai fini dell’accertamento della paternità naturale può essere utilizzato ogni mezzo di prova (art. 269 Cc), circostanza da cui correlativamente discende che il giudice del merito può correttamente basare il proprio giudizio in ordine alla fondatezza della richiesta avente ad oggetto l’effettiva esistenza di un rapporto di filiazione, anche su risultanze di valore probatorio soltanto indiziario».