Punito penalmente il coniuge che impedisce le visite al figlio
Il comportamento ostruzionistico di evitare contatti telefonici, non essere raggiungibile telefonicamente o non rispondere alle chiamate del’ex, al solo fine di per impedire il diritto di visita del figlio nonostante un apposito provvedimento del giudice civile, oltreché essere riprovevole da un punto di vista morale può assumere anche rilevanza penale. A stabilirlo e’ proprio la Cassazione, che ha confermato la condanna, ad una madre affidataria, per il reato di “mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice“.
«Quando la natura personale delle prestazioni imposte dal provvedimento esclude che l’esecuzione possa prescindere dal contributo dell’obbligato affidatario (consentire all’altro genitore di prelevare e tenere con sé i figli minori in certi periodi) l’inadempimento contraddice di per sé la decisione giudiziale, senza la necessità di speciali condotte fraudolente».( Cass. sent. 43293 del 23/10/2013)