LA MALATTIA DEL DIPENDENTE DELLA P.A.

La pubblica amministrazione non può divulgare lo stato di malattia dei propri dipendenti, mentre è tenuta a mantenere sul proprio sito i dati identificativi del personale anche in ipotesi in cui tra le parti vi sia un contenzioso dinnanzi il Giudice.

Il principio emerge da una recente sentenza della Suprema Corte che ha accolto il ricorso dell’impiegata di un comune bolognese che aveva visto affissi i sui «dati sensibili» all’albo pretorio, con l’aggiunta di informazioni sul giudizio in corso e, contemporaneamente, si era vista “sparire” dall’organigramma pubblicato sul sito municipale.
Nell’interpretare le regole del Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), tra l’altro, la Cassazione evidenzia anche che le novità introdotte dal D.lgs. 33/2013 («Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni») non modificano gli obblighi del datore di lavoro pubblico sul tema dei motivi che causano l’astensione dal lavoro.
La questione era nata dal rifiuto del tribunale di Bologna di dichiarare illecito il trattamento dei dati dell’impiegata operato dal comune, e pertanto di statuire la cancellazione del suo “profilo personale” dall’albo pretorio. A giudizio dei magistrati emiliani, in sostanza, erano stati rispettati i principi di pertinenza e di necessità e, comunque, non erano stati diffusi dati riguardanti lo stato di salute della ricorrente «essendo generica la dizione “assenza per malattia”» né dati giudiziari, per aver genericamente indicato un procedimento in corso «per mobbing».
Sul tema però nel tempo il Garante aveva più volte espresso la propria posizione chiara evidenziando che «l’indicazione del dato relativo all’assenza per ”convalescenza” dà luogo ad un trattamento di dati sensibili dal momento che tale informazione, pur non facendo riferimento a specifiche patologie, è comunque suscettibile di “rivelare lo stato di salute” dell’interessato».
D’altronde anche le linee guida in materia di trattamento dei dati personali dei lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico avevano ribadito che, tra i dati idonei a rivelare lo stato di salute, può rientrare anche una informativa relativa all’assenza dal servizio per malattia, anche se non sia contestualmente indicata la diagnosi.

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