LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN AZIENDA

Il disegno di legge Europa 2013 bis incrementerà gli oneri a carico dei datori di lavoro in quanto prevede la richiesta di ulteriore documentazione in materia di sicurezza, sia in ipotesi di costituzione di nuova impresa, sia in caso di modifiche al processo produttivo o all’organizzazione del lavoro.

La disposizione in materia di Lavoro e politica sociale, sottoposta a parere della Conferenza permanente Stato-Regioni, modifica gli articoli 28 e 29 del D.lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e introduce nuovi obblighi che peraltro non risultano di immediata interpretazione. Il comma 3-bis dell’articolo 8 del Testo unico vigente prevede che in ipotesi di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è obbligato ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento (Dvr) entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.
Adesso viene aggiunto che «anche in caso di costituzione di nuova impresa il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, degli adempimenti degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d, e) ed f) e di cui al comma 3. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».
Gli obblighi contenuti nel comma 2 , dalla lettera “b” alla “f” sono gli stessi che devono essere oggetto di valutazione dei rischi ai fini della redazione del Dvr, il che porta alla conseguenza che la idonea documentazione dovrebbe consistere in un’elencazione degli interventi che il datore di lavoro si accinge a effettuare ai fini della valutazione dei rischi, che saranno oggetto del Dvr da redigere entro 90 giorni.
In caso contrario, la nuova documentazione sarà un duplicato del Dvr.
Analoghe considerazioni vanno operate per le modifiche previste all’articolo 29 comma 3, il quale già prevedeva, entro 30 giorni, l’aggiornamento o la rielaborazione della valutazione dei rischi in occasione di significative modifiche al processo produttivo o della organizzazione del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Con la novità prevista dal disegno di legge comunitaria, anche per tale ipotesi il datore di lavoro deve dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione.

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